Concorsi e procedure assunzionali dopo il d.l. 25/2025

Gli enti locali e le regioni devono modificare le proprie procedure concorsuali, adattandole alle novità dettate dal d.l. n. 25/2025. E’ sicuramente vero che tali disposizioni, come già abbiamo avuto modo di sottolineare a seguito delle modifiche apportate dal dpr n. 82/2023 al regolamento sui concorsi nelle amministrazioni statali di cui al dpr n. 487/1994,…

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Gli enti locali e le regioni devono modificare le proprie procedure concorsuali, adattandole alle novità dettate dal d.l. n. 25/2025.

E’ sicuramente vero che tali disposizioni, come già abbiamo avuto modo di sottolineare a seguito delle modifiche apportate dal dpr n. 82/2023 al regolamento sui concorsi nelle amministrazioni statali di cui al dpr n. 487/1994, sono immediatamente applicabili a tutte le PA.

Esse prevalgono, modificandole automaticamente, sulle norme regolamentari delle amministrazioni, ma è senza alcun dubbio largamente preferibile che gli enti recepiscano nei propri regolamenti tali disposizioni.

Appare inoltre necessario dare attuazione alle modifiche introdotte dal legislatore, da ultimo con il citato d.l. n. 25/2025, alle regole che presiedono alle procedure assunzionali.

LE PROCEDURE ASSUNZIONALI

Cominciamo da esse, ricordando che sono il presupposto dei concorsi. Prima di effettuare qualunque assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore ad 1 anno (le uniche eccezioni sono quelle per l’attuazione delle politiche di coesione, per il PNRR e quelle di cui all’articolo 110 del TUEL), si deve dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Dalla fine del mese di febbraio, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria non è più obbligatoria. A partire dal 2026, essa dovrà essere effettuata da parte di tutte le PA, ad esclusione degli enti locali che hanno meno di 50 dipendenti e degli enti del servizio sanitario, nonché a condizione che nell’anno siano previste almeno 10 assunzioni, per almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio.

Con il d.l. n. 25/2025 è stato inoltre disposto che le PA debbano dare corso già nel 2025 alla assunzione di coloro che sono in servizio nell’ente in posizione di comando da almeno 12 mesi e che hanno avuto una valutazione pienamente positiva. Tale disposizione si applica a tutte le PA.

Le procedure di assunzione previste dal legislatore sono le seguenti:

  • Concorsi, anche in forma associata. E’ la regola fissata dalla Costituzione;
  • Scorrimento di graduatorie dello stesso o di altro ente. E’ questa una forma largamente utilizzata negli ultimi anni. Si deve tenere presente che su questo istituto il d.l. n. 25/2025 ha introdotto alcune significative novità, tra cui la possibilità di utilizzazione anche per posti di nuova istituzione o trasformazione, il superamento del vincolo sostanziale dettato dalla giurisprudenza alla utilizzazione delle graduatorie dello stesso ente in presenza di identità di profilo e di area di inquadramento prima della indizione di un nuovo concorso, la precisazione che entro i termini di scadenza della graduatoria occorre dare corso all’avvio della procedura e la responsabilizzazione dell’ente che ha indetto il concorso a consentire la utilizzazione da parte delle altre PA nel rigoroso rispetto dell’ordine della graduatoria;
  • Formazione di albi di idonei da cui attingere. E’ una possibilità molto innovativa, di facile utilizzazione ed assai rapida che può essere utilizzata esclusivamente da parte degli enti locali associati (articolo 3-bis del d.l. 80/2021)
  • ;
  • Stabilizzazioni. Ricordiamo che quelle previste dall’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, possono essere effettuate per gli assistenti sociali e solo fino al 31 dicembre 2025. Quelle previste dall’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 possono essere effettuate permanentemente. Quelle disposte dal d.l. 44/2023 possono essere effettuate solamente fino al 31 dicembre 2016. Quelle previste dal d.l. n. 75/2023, che comunque danno corso ad una riserva, possono essere effettuate solamente per coloro che, oltre ad essere stati selezionati con procedure comparative ad evidenza pubblica, sono dipendenti dello stesso ente collocati in aspettativa;
  • Progressioni verticali, che sono limitate alla copertura al massimo del 50% delle assunzioni previste nella stessa area;
  • Progressioni verticali «speciali» o «in deroga» (articolo 13, CCNL 16.11.2022), che sono effettuabili fino al 31 dicembre 2025 e che, se finanziate nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018, non hanno bisogno di bilanciamento con assunzioni dall’esterno e che consentono la partecipazione anche ai dipendenti privi del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno e che hanno maturato una esperienza maggiore;
  • Concorsi con riserva, sia per le tipologie previste dal legislatore (cd categorie protette, ex militari e coloro che hanno svolto senza demerito servizio civile sia universale che nazionale), sia per gli interni (ad esempio nella selezione dei dirigenti;
  • Avviamento, avvalendosi dei centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987, per l’area degli operatori
  • Assunzioni di giovani nell’area dei funzionari con contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, possibilità estesa anche ai diplomati degli ITS.

I CONCORSI

Con il d.l. n. 25/2025 sono stati rafforzati i vincoli di “leggibilità” delle graduatorie concorsuali. Le commissioni di concorso, e non quindi gli uffici preposti, devono formare tre graduatorie o, quanto meno, evidenziare questi dati nella unica graduatoria.

La prima deve essere formata esclusivamente sulla base dei punteggi delle prove selettive.

La seconda deve contenere il punteggio dei titoli, ovviamente ove richiesti, e l’applicazione delle regole fissate dai bandi e dal legislatore sulle preferenze e le precedenze.

La terza, nel rispetto dell’eventuale vincolo di prevedere un numero di idonei non superiore al 20% dei posti messi a concorso (vincolo sospeso per il 2024 ed il 2025 e che non si applica ai comuni fino a 3.000 abitanti ed ai bandi che prevedono un numero di vincitori non superiore a 20 unità delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, degli altri enti locali e delle regioni), applica le riserve previste dal bando.

Queste graduatorie vanno pubblicate sul sito dell’ente, in una pagina cui l’accesso è riservato ai candidati, e sul portale Inpa. Occorre comunque dare applicazione al vincolo della minimizzazione dei dati personali.

Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013, in capo alle pubbliche amministrazioni è posto il vincolo di pubblicare sul proprio portale, in una pagina accessibile a tutti: i “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”. Ovviamente tale pubblicazione va fatta dopo la conclusione del concorso.

Occorre ricordare il vincolo per cui la durata delle procedure concorsuali non deve superare di norma i 180 giorni successivi alla data di effettuazione delle prove scritte e che occorre motivare adeguatamente il superamento di tale tetto, motivazione che deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente.

Si deve inoltre aggiungere, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 17, comma 3, del dpr n. 487/1994 nel testo attualmente in vigore, che “il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria”. Il che vale, in primo luogo, per l’ente che ha indetto le procedure concorsuali e che preclude l’assunzione da parte di altre PA che si cono convenzionate a tal fine. 

Ricordiamo, conclusivamente che il nuovo testo dell’articolo 35 ter del d.lgs. n. 165/2001 impone alle commissioni esaminatrici di affiggere nel luogo di svolgimento, l’elenco dei candidati esaminati alla prova orale ed il punteggio conseguito.

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