Concorsi: inammissibile il vizio di disparità di trattamento tra elaborati.

 In materia di concorsi pubblici e, in particolare, nella specie, in tema di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, è inammissibile la censura fondata sul vizio di disparità di trattamento nella valutazione dell’elaborato del ricorrente, rispetto alla correzione degli elaborati di altri candidati; non può ravvisarsi tale disparità perché ogni valutazione è a sé…

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 In materia di concorsi pubblici e, in particolare, nella specie, in tema di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, è inammissibile la censura fondata sul vizio di disparità di trattamento nella valutazione dell’elaborato del ricorrente, rispetto alla correzione degli elaborati di altri candidati; non può ravvisarsi tale disparità perché ogni valutazione è a sé stante, in quanto ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre; con la conseguenza che non è professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni degli elaborati di altri candidati, salvo casi limite di coincidenza assoluta (non ricorrenti nella vicenda in esame).

  La recente sentenza del Tar Sicilia- Catania, Sez. V- del 10 luglio 2025 n. 2238 riguarda la legittimità o meno della valutazione negativa attribuita dalla commissione all’elaborato di un candidato all’esame di avvocato, ove si tratti di un elaborato sostanzialmente identico a quello svolto da altro candidato, ammesso, invece, alle prove orali con un voto di 9 punti superiore.

    Secondo detta pronuncia è illegittimo il provvedimento con il quale un candidato all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato non è stato ammesso a sostenere le prove orali, nel caso in cui la valutazione attribuita all’elaborato scritto dell’interessato sia negativa, nonostante che si tratti di un elaborato sostanzialmente identico a quello svolto da altro candidato (nella specie, si trattava del collega di studio), che invece è stato ammesso alle prove orali con un voto di 9 punti superiore.

     La valutazione negativa della commissione deve ritenersi viziata da irragionevolezza e illogicità; in proposito, seppure va ribadito il principio secondo cui le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici integrano esercizio di amplissima discrezionalità tecnica, tanto da essere insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo e che, di regola, non può invocarsi la disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati con la medesima soluzione, poiché ogni valutazione è a sé stante, le predette coordinate generali trovano una eccezione nei casi limite in cui sussistano ictu oculi elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà manifesta, rilevabile dalla semplice lettura degli atti, caso che ricorre nella fattispecie in esame (Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2087; TAR Lazio-Roma, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 5913 ).

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