Concorsi pubblici: non è enunciato alcun divieto di tenere le prove scritte senza ricorrere all’informatica

Parte della dottrina ritiene che esista, per le PA, un “divieto” a svolgere le prove scritte mediante sistemi “analogici”, cioè con la classica carta e penna. Ma, tale divieto nella normativa è inesistente. Il dPR 487/1994 con l’articolo 13 si limita a regolare le prove scritte, prevedendo che si utilizzino sistemi informatici. Non vieta in…

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Parte della dottrina ritiene che esista, per le PA, un “divieto” a svolgere le prove scritte mediante sistemi “analogici”, cioè con la classica carta e penna. Ma, tale divieto nella normativa è inesistente. Il dPR 487/1994 con l’articolo 13 si limita a regolare le prove scritte, prevedendo che si utilizzino sistemi informatici. Non vieta in alcun modo altre modalità.

Il testo di riferimento è il comma 2 dell’articolo 13 del dPR 487/1994:

Gli elaborati sono redatti in modalita’ digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o piu’ candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet”.

Leggendo con la dovuta attenzione la norma , non si reperisce da nessuna parte alcuna formula in cui si affermi che è fatto divieto, non è consentito, non è permesso, svolgere le prove scritte in modalità “analogica”.

Sul punto, recente giurisprudenza ha confermato che la disciplina contenuta nelle fonti di legge relativa alle prove scritte mediante strumenti elettronici non ha il fine di imporre questa unica modalità, bensì, all’opposto, di regolarla ed introdurla.

Segnatamente ci si riferisce al Tar Puglia, Sezione I, 30.5.2023, n. 791, ove si legge: “Quanto all’asserita violazione dell’art. 10 del decreto legge n. 44/2021, deve evidenziarsi che esso, come bene emerge nell’incipit della disposizione (“Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale”), mira a garantire la maggiore celerità dello svolgimento delle prove e non la trasparenza (tutelata da diverse disposizioni di settore), sicchè la norma non può certamente considerarsi quale regola necessaria per lo svolgimento delle prove, configurandosi solo quale modalità a disposizione dell’Amministrazione (e, dunque, facoltà) per garantire la rapida definizione delle procedure”.

E’ bene evidenziare che la pronuncia si riferisce al regime normativo del 2021, nel quale l’imperatività della disposizione del d.l. 44/2021 era di ben altra portata: infatti, regolava la prova scritta in modalità informatica al precipuo scopo anche di scongiurare il contagio a pandemia ancora in fase acuta.

Nel nuovo quadro sanitario e normativo, tuttavia, pare comunque di dover condividere l’assunto espresso dal Tar Puglia. La disciplina delle prove scritte informatiche non può essere valutata come impositiva di un modo unico di operare, tale da rendere illegittimo il ricorso alle prove scritte classiche, specie se si tratti di concorsi organizzati da enti di piccole dimensioni, nell’ambito dei quali sia per motivi di costi, sia connessi al numero dei partecipanti, il ricorso agli strumenti informatici non assicurerebbe per nulla una maggiore celerità, rivelandosi, al contrario, eccessivamente oneroso sul piano finanziario ed organizzativo.

Se è vero che l’articolo 13, comma 2, del dPR 487/1994, a differenza del d.l. 44/2021, non enuncia espressamente il fine della celerità, non bisogna dimenticare che essa è enunciata per ben due volte nell’articolo 35-quater del d.lgs 165/2001. E detto articolo è fonte diretta di legittimazione del dPR 48/1994, il cui articolo 1, comma 1, è chiarissimo: “L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita’ definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

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