La L. 199/2025, ai commi da 102-110, ha reintrodotto la possibilità per regioni, città metropolitane, province e comuni di prevedere, autonomamente (ossia anche in modo scollegate da analoghe sanatorie decise a livello nazionale) e a regime, forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
La disciplina, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della delega fiscale sulla fiscalità locale tuttora in corso di esame, è quindi immediatamente operante. Essa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, mentre resta in ogni caso dovuto il capitale (a differenza di quanto era previsto dall’art. 13 della legge 289/2002).
Spetta ai consigli, degli enti mediante un apposito regolamento, definire perimetro, tempi e modalità dell’operazione. Si tratta di una valutazione evidentemente molto delicata, perché occorre valutare con estrema ponderatezza l’impatto finanziario.
Da questo punto di vista, è evidente che occorrerà considerare se ed in che misura le entrate condonate siano già state accertate (contabilmente) ed eventualmente i relativi residui attivi siano coperti, in tutto o in parte, dal fondo crediti dubbi esigibilità.
Peraltro, il legislatore ha previsto anche la possibilità di agire anche su entrate non ancora oggetto di accertamento (fiscale), di fatto introducendo una forma di composizione negoziata.
E qui si innesta il secondo ordine di cautele, forse quello più complesso: è evidente che occorre evitare l’effetto condono sulle entrate future, ingenerando nei contribuenti la convinzione di poter beneficiare in futuro di nuove riduzioni.
In effetti, lo strumento in sé non pare particolarmente complesso da attuare per le entrate già classificate come di dubbia o difficile esazione e quindi conservate come crediti svalutati. Sotto certi aspetti, esso può essere utile per smaltire in magazzino. Ma da questo punto di vista non ci si può attendere un grande impatto, visto che di sanatorie in questi anni ne se sono state già introdotte parecchie.
Molto più complesso sarà estenderne la portata nella seconda direzione senza incappare nel principio di indisponibilità della pretesa. Al riguardo, sarà fondamentale accompagnare le proposte di deliberazione con analisi tecniche molto puntuali, che la normativa impone di condividere con gli organi di revisione economico finanziaria.
