La sentenza n. 1637/2025 del TAR Calabria ha chiarito che nei contratti pubblici la stipula per facta concludentia non è ammessa. Anche in caso di affidamento diretto, il contratto si considera perfezionato solo con lo scambio formale di lettere o con la sottoscrizione dell’accordo scritto, come previsto dall’art. 18 del d.lgs. 36/2023. In assenza di tale forma, il contratto è nullo e non può ritenersi concluso sulla base di comportamenti o corrispondenze informali.
