Il controllo giudiziale non impedisce di gareggiare

Nella giornata odierna, la prima fra le notizie in evidenza pubblicate sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione inerisce la seguente questione: può un operatore economico nei cui confronti sia stato disposto, ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011, un controllo giudiziale, partecipare ad una procedura di gara? Come osservato nel parere consultivo n. 2/2024, la risposta dovrebbe…

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Nella giornata odierna, la prima fra le notizie in evidenza pubblicate sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione inerisce la seguente questione: può un operatore economico nei cui confronti sia stato disposto, ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011, un controllo giudiziale, partecipare ad una procedura di gara? Come osservato nel parere consultivo n. 2/2024, la risposta dovrebbe essere affermativa. Infatti, secondo quanto previsto nel nuovo Codice degli appalti, la causa di esclusione di cui all’art. 84, co. 4 del d.lgs. n. 159/2011, non opererebbe nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario (vedi art. 94, co. 2, d.lgs. n. 36/2023). Quest’ultimo, nello specifico, sospenderebbe ex lege gli effetti dell’informazione interdittiva, permettendo, dalla sua adozione in poi, di partecipare ad altre e future procedure di gara. In definitiva, quindi, l’impresa interessata potrebbe gareggiare fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo a sé, «dei requisiti generali e speciali (…) per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità (…)».

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