Il Correttivo (d.lgs. 209 del 31 dicembre 2024), nella versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede una importante tutela a favore delle piccole medie imprese (PMI), alle quali va riservata una specifica percentuale del subappalto, che ne favorisca l’ingresso nel mondo degli appalti. E’ questa la nuova livrea che veste l’art. 119 del codice riformato.
La disposizione
La disposizione è stata inserita nel comma 2 dell’art. 119, nel quale, dopo il quarto periodo, sono inseriti un quinto e un sesto periodo:
“I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
Come è dato evincere dalla lettura della disposizione, la quota di subappalto da riservare alla tutela delle piccole e medie imprese è pari almeno al 20% delle prestazioni che possono formare oggetto di subappalto.
Le piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese sono quelle definite dall’art. 1, co. 1, lett. o dell’allegato I.1 al codice dei contratti, il quale dispone che sono: “micro, piccole e medie imprese, le imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003”.
Nella sostanza, la normativa distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa:
La Micro impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 10 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La Piccola impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 50 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
La Media impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
In tutti i casi descritti, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.
La possibilità di deroga alla norma di cui all’art. 119
Per temperare gli effetti limitativi della libertà imprenditoriale conseguente ai vincoli imposti nel subappalto, il correttivo ha previsto un ulteriore periodo, stabilendo che i concorrenti possono prevedere nell’offerta una differente soglia di subappalto da affidare alle PMI.
La deroga deve essere opportunamente motivata e fondata su specifici elementi motivazionali come:
– l’oggetto delle prestazioni;
– le caratteristiche delle prestazioni;
– il mercato di riferimento.
Da notare che, nel passaggio finale in Gazzetta Ufficiale del Correttivo, il legislatore ha previsto, nel sesto periodo, che la percentuale si riferisca non più alle prestazioni complessivamente subappaltabili, ma a quelle che il concorrente intenda dare in subappalto, con un evidente impatto di maggiore flessibilità sullo stesso operatore economico appaltatore.
Si può ritenere che tra gli accertamenti che deve ora effettuare il RUP, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto (di cui all’art. 119, co. 4 del codice), rientra anche il rispetto della suddetta disposizione.
