La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civile, del 22 maggio 2025, n. 13673 riguarda il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto le contestazioni insorte tra Ente locale e Tesoriere comunale, in ordine alla richiesta dell’Istituto di credito, di pagamento del corrispettivo per il servizio di tesoreria comunale svolto successivamente alla scadenza della convenzione e sino alla individuazione del nuovo aggiudicatario del medesimo servizio.
La suindicata ordinanza della Cassazione afferma che appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo una controversia avente ad oggetto la richiesta di un Istituto di credito nei confronti del Comune, avanzata in qualità di Tesoriere dell’Ente locale, tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo per il servizio di tesoreria svolto in favore dell’Ente territoriale, successivamente alla scadenza della convenzione e sino al termine dell’esperimento della gara pubblica per l’aggiudicazione del medesimo servizio al nuovo Tesoriere; l’accertamento richiesto in giudizio, investe, in tal caso, la questione se lo svolgimento del servizio oltre il termine di scadenza della convenzione, possa configurarsi come rapporto convenzionale in forza di atti di c.d. proroga tecnica ovvero come gestione di fatto.
L’oggetto del giudizio, pertanto, oltre ad investire l’atto della convenzione e la durata del rapporto, coinvolge anche l’accertamento della adozione degli atti di proroga della convenzione e della loro legittimità. Anche sotto questo profilo appare quindi evidente che la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo, attesa la natura autoritativa dell’atto di c.d. proroga tecnica, e la conseguente competenza di tale plesso giurisdizionale a conoscere delle contestazioni avverso tale provvedimento e la conseguente configurazione giuridica del rapporto in caso di sua accertata illegittimità (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6354 del 2020; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 10549 del 2024).
Hanno osservato, in particolare, le Sezioni Unite che l’esame delle domande proposte dalla Banca ricorrente portano ad attribuire la giurisdizione della causa al giudice amministrativo.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione del compenso per l’attività prestata, su richiesta del comune, dopo la scadenza della convenzione di tesoreria, assumendo di averla svolta in via di fatto e che il suo compenso deve essere calcolato non sulla base delle condizioni della convenzione scaduta, ma tenendo conto delle modifiche da essa comunicate al comune nel momento in cui si era resa disponibile a svolgere il servizio oltre la scadenza.
E’ questo in particolare il punto controverso tra le parti, essendosi il comune dichiarato pronto a corrispondere il compenso del concessionario applicando i parametri di computo stabiliti dalla convenzione originaria.
L’esame delle domande proposte, come riprodotte nell’atto di riassunzione della Banca dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rappresentano che le stesse non hanno un contenuto esclusivamente patrimoniale, dal momento che investono i punti controversi della qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto o in proroga, e della sua durata, muovendo la richiesta di rideterminazione del compenso da parte della Banca dalla premessa della inefficacia dei provvedimenti di c.d. proroga tecnica adottati dal comune, in attesa della indizione di una nuova gara, per insussistenza dei presupposti in base ai quali possono essere emanati.
Nella specie, il ricorso in riassunzione ha dedotto l’inefficacia della determina del comune n. 23 del 29.9.2015 di proroga per sei mesi del servizio di tesoreria ed ha altresì chiesto la declaratoria di illegittimità o comunque di inefficacia di provvedimenti che dispongono in termini di proroga o “proroga tecnica” della stessa convenzione.
