Non è consentito inserire il costo della manodopera nelle spese generali. Lo ha precisato il TAR Lazio, Roma, nella sentenza 22 settembre 2025, n. 16369.
Il caso esaminato
Un concorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione relativo all’appalto di fornitura di materiale destinato ad un’Azienda sanitaria.
La ricorrente aveva sostenuto che l’aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto la sua offerta era stata formulata in aperta violazione del Disciplinare di gara che aveva imposto che “i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso”, posto tale impresa aveva invece indicato quale costo della manodopera l’importo quinquennale di Euro 35.000, e quindi un ribasso superiore al 90% rispetto all’importo quinquennale di Euro 359.584,98 stimato dall’Ente.
L’Azienda sanitaria aveva, di contro, affermato che il divieto di ribasso della voce relativa alla manodopera non debba essere intesa in senso assoluto ed inderogabile, ma la diminuzione possa essere ritenuta lecita, qualora vengano fornite adeguate giustificazioni e rispettati i CCNL di riferimento.
Inoltre, sempre secondo l’Azienda sanitaria, nell’offerta economica l’aggiudicataria aveva fissato una voce di manodopera pari a 35.000 euro, ma in sede di verifica aveva chiarito di aver indicato, all’interno della voce relativa alle spese generali, i costi di manodopera, pari all’11% dell’offerta (pari a €358.296,09), indicando poi il complessivo costo della manodopera in € 365.982,00, perfettamente in linea con il minimo preventivato dalla stazione appaltante, nonché nel pieno rispetto della capienza di tale voce.
Le precisazioni del Collegio
I giudici hanno aderito all’indirizzo interpretativo secondo il quale non è ammesso l’inserimento delle spese della manodopera nelle spese generali.
A tal proposito il TAR Toscana, nella sentenza n.705/2025 ha puntualizzato che “È noto che il D.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023). L’art. 108 comma 9, infatti, prevede espressamente che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Detta disposizione, innovativa rispetto al codice previgente nella parte in cui prevede la sanzione dell’esclusione, è evidentemente diretta a consentire alla stazione appaltante un controllo più incisivo sui costi della manodopera e sul rispetto del CCNL.
“In conformità a detta ratio alla base della disposizione sopra citata precedenti pronunce hanno avuto modo di precisare che non è possibile allocare tra le “spese generali”, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2024, n. 9254 e Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6786 del 3 novembre 2020)”.
Nel caso in esame, a fronte di un costo della mano d’opera indicato dall’Amministrazione pari ad euro 359.584,98 la controinteressata aveva proposto nella sua offerta un costo pari ad euro 35.000, e solo successivamente, a seguito della richiesta di chiarimenti, la controinteressata aveva evidenziato un costo della mano d’opera pari ad euro € 365.982,00, sostenendo che questi erano ricompresi nelle spese generali.
Secondo i giudici, tale modus procedendi aveva sostanzialmente comportato una modifica dell’offerta, di fatto introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, comportando un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica.
In sostanza, l’Impresa, che nell’offerta aveva omesso parte dei costi della manodopera, per ricomprenderli nell’ambito delle spese generali e nelle successive giustificazioni presentate nel sub procedimento di anomalia, non poteva essere ammessa a sanare, in tale maniera, le proprie omissioni, questo soprattutto in un appalto dove detto costo aveva un rilievo così preponderante.
Conclusioni
A parere del Collegio, anche a voler aderire alla tesi meno restrittiva, per la quale i costi della mano d’opera possono essere inseriti nell’ambito delle spese generali, nel caso in esame, questa regola non era applicabile, in quanto l’inserimento dei costi della mano d’opera all’interno delle spese generali può essere ammessa per costi non distintamente indicati in offerta, e comunque per costi accessori e non, come nel caso in esame, per coprire praticamente quasi la totalità dei costi della mano d’opera.
