Costo della sicurezza e della manodopera da indicare nell’offerta

Vanno sempre specificati i costi della sicurezza e della manodopera, sebbene si tratti di appalto sotto soglia e, nel caso specifico, di servizi riguardanti l’ambito dell’assistenza alla persona e quindi del sociale. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 28 agosto 2023, n. 7982. Il caso trattatoNel caso esaminato una Stazione…

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Vanno sempre specificati i costi della sicurezza e della manodopera, sebbene si tratti di appalto sotto soglia e, nel caso specifico, di servizi riguardanti l’ambito dell’assistenza alla persona e quindi del sociale. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 28 agosto 2023, n. 7982.

Il caso trattato
Nel caso esaminato una Stazione appaltante aveva bandito una procedura per l’affidamento del servizio di sostegno alla persona della durata di 12 mesi. Alla procedura di aggiudicazione di uno dei lotti partecipavano alcune RTI.
Nascevano una serie di contestazioni a seguito della verifica di anomalia condotta dal RUP della procedura e nello specifico, la contestazione della esclusione di una delle RTI, la quale aveva omesso di indicare i costi della sicurezza e del personale nella propria offerta economica.

La posizione espressa dai giudici
I giudici hanno sostenuto che l’obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale previsti dal codice, deve ritenersi applicabile alle procedure di affidamento di servizi sociali anche se di importo inferiore alle soglie comunitarie.
In particolare, il comma 5-septies dell’articolo 142 richiama l’articolo 95 fra le norme del codice applicabile alle procedure sopra soglia, ma non esclude che per quelle relative agli affidamenti dei servizi sociali sotto soglia la norma non sia applicabile.
Quest’ultima fattispecie ricade nella disciplina delle procedure sotto soglia, laddove la giurisprudenza è pacifica nel tenere fermi gli obblighi in questione, ciò ricavando proprio dal tenore testuale del comma 10 dell’articolo 95 e dalle sue ipotesi di esclusione dell’obbligo di indicare i costi della manodopera limitatamente quindi ai casi di solo affidamento diretto.
D’altra parte, la stessa lex specialis di gara (art. 13 del disciplinare) espressamente richiamava la disposizione dell’articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sicché la stazione appaltante, in ogni caso, non poteva certamente disapplicare una prescrizione cui essa stessa si era autovincolata.

L’importanza di indicare i costi (della sicurezza e del personale)
Purtroppo si assiste di frequente all’omissione da parte dei concorrenti di gare pubbliche di servizi (e l’adempimento, lo si ribadisce, va ottemperato anche per gli appalti del sociale, anche se sotto soglia) del sopra citato adempimento.
La disposizione, del resto, (sia nel vecchio che nel nuovo codice) non lascia dubbio alcuno ed è rivolta sia all’operatore economico, il quale, come concorrente, non può invocare la non conoscenza di una norma così importante del Codice degli appalti (si rammenta il brocardo latino “ignorantia iuris non excusat”), ma anche alla stazione appaltante, la quale, in mancanza della esplicitazione dei suddetti costi nell’offerta economica, non ha altra scelta se non quella di disporre l’esclusione del concorrente dalla competizione.

Nel nuovo codice
Nel nuovo codice dei contratti – D.Lgs. 36/2023 – l’obbligo è ancora più stringente, dato che l’art. 108, co.9 stabilisce che nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. L’adempimento pare, pertanto da ottemperare anche in caso di affidamenti diretti e non sono eccettuati gli appalti riguardanti il settore del sociale e dei servizi alla persona.

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