Se, in giudizio, un privato lamenti la mancata comunicazione, nei suoi confronti, dell’avvio del procedimento amministrativo culminato con la decadenza del permesso di costruire precedentemente rilasciatogli, dovrebbe dimostrare che, qualora fosse stato messo in condizione di contraddire, avrebbe apportato elementi decisivi in grado di orientare diversamente le decisioni dell’amministrazione. Peraltro, come osservato dal TAR Liguria, sez.II, nella decisione 112/2024, la decadenza per mancato inizio dei lavori opererebbe di diritto, sicché l’atto che la dichiara assumerebbe portata meramente ricognitiva degli effetti prodotti dalla legge al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.
