Dalla necessità di “rendere di qualità” il reclutamento, per acquisire “competenze” e le “professionalità” mancanti nella PA, all’imbarcata garibaldina.
Il fallimento delle riforme di questi ultimi due anni in generale è certificato, ormai, dalle modalità sempre più caotiche ed irrazionali di cercare di racimolare un po’ di personale di qua e di là.
Non vi è, però, alcun sistema razionale. Le norme sui concorsi non hanno sortito nessuno degli effetti auspicati, mentre le corsie agevolate per assumere personale del Pnrr a tempo determinato non si sono mostrate interessanti: quel minimo di attrattività che ancora connota il lavoro pubblico non può certo riferirsi a lavori a termine, visto che il trattamento economico nella PA non risulta particolarmente vantaggioso. L’idea, nel d.l. 80/2021, di prevedere la possibilità di stabilizzare il 40% degli assunti a tempo determinato non ha funzionato.
Meglio, allora, provare a tenersi stretti quelli che già in quale modo con la PA un rapporto di lavoro a tempo determinato lo hanno contratto. Dunque, la legge di conversione al decreto Pnrr-ter apre, anzi, spalanca le porte ad un’ulteriore ondata di stabilizzazioni.
Miracolosamente, mentre nella PA l’indice per rivelatore di un rapporto di lavoro a termine reiterato oltre il tollerabile è il superamento dei 36 mesi, per questa nuova ondata di stabilizzazioni di mesi di servizio ne basteranno 24: quelle stesse forze politiche che hanno fortemente osteggiato la filosofia del “decreto dignità”, di fatto la applicano a questa mossa un po’ disperata finalizzata a tenere nei ranghi della PA un po’ di personale, basta che abbia 24 mesi di anzianità e non importa dove maturati: un comune potrà stabilizzare qualcuno che abbia lavorato alle proprie dipendenze per 1 mese, purchè abbia accumulato gli altri 23 anche in altri 3, 4, 5, comuni diversi: basterà allo scopo la valutazione positiva (cosa si valuta, anche il lavoro svolto altrove? Con la sfera di cristallo?) e il famoso “colloquio selettivo”.
Si sdogana, per molti finalmente, un metodo di selezione che di trasparente, qualitativo e competitivo ha davvero poco: quanto meno si può contare che a monte della stabilizzazione vi sia stato il superamento di un precedente concorso.
Che il Legislatore non sappia davvero dove sbattere la testa per provare davvero a rafforzare gli organici allo stremo degli enti, poi, è attestato ancora dalla norma che consente il dilagare delle somministrazioni di lavoro ai fini dell’attuazione dei progetti Pnrr..
La realtà è che da un lato le norme sulla presunta velocizzazione e semplificazione dei concorsi non hanno funzionato a dovere e, dall’altra, che comunque gli enti non hanno modo e tempo e qualità per gestire i concorsi. Per questo alcuni hanno reclamato l’intervento sostitutivo delle agenzie: con la somministrazione, sono loro a doversi preoccupare di come reclutare i dipendenti da somministrare.
Se, però, con le stabilizzazioni l’opacità complessiva del reclutamento sbiadisce i principi dell’articolo 97 della Costituzione, con la somministrazione il rischio di metterli definitivamente nel cassetto sono molto più ampi.
E’ ben noto la tendenza degli amministratori di fare da “mediatori dei mediatori” e consigliare nomi e cognomi delle persone che poi finiscono nelle rose dei candidati da selezionare per poi somministrarli. L’ambizione degli organi di governo di qualsiasi livello è di fare da ufficio di collocamento: siccome nessuna norma stabilisce come le agenzie debbano reclutare i somministrati, questi “accordi” volti ad indirizzare persone “note” e “fedeli”, soprattutto in una fase di emergenza, rischiano di essere non certo solo un rischio teorico, ma molto pratico e, oggettivamente, nessuno strumento di controllo e anticorruzione è in grado di eliminarlo.
Si dirà: la somministrazione è espressamente ammessa dall’articolo 36, comma 2, del d.lgs 165/2001. Corretto. Ma, la norma citata restringe il ricorso ai contratti flessibili a casi sostanzialmente estremi. La legge di conversione del decreto, invece, li rende ordinari, utilizzabili anche senza dover dimostrare la sussistenza di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, automaticamente rilevate dal legislatore. Viene a mancare, quindi, qualsiasi autolimite operativo.
L’incognita di un sistema di assunzione frettoloso, caotico, da mossa disperata è che il reclutamento si riveli ben lungi dall’intercettare quelle professionalità di qualità che realmente servirebbero e di peggiorare ulteriormente la funzionalità complessiva della macchina amministrativa.
