Decreto “Pnrr”: per incentivare a lavorare nella PA non basta il pannicello caldo dell’aumento della parte variabile del fondo della contrattazione decentrata

La legge (articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001) riserva ai contratti nazionali collettivi di lavoro il compito de definire il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Ma, tra leggi di bilancio che stanziano i fondi a rate triennali, direttive dei comitati di settore, definizione dei comparti, attivazione delle trattative e loro conduzione, i Ccnl sono…

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La legge (articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001) riserva ai contratti nazionali collettivi di lavoro il compito de definire il trattamento economico dei dipendenti pubblici.

Ma, tra leggi di bilancio che stanziano i fondi a rate triennali, direttive dei comitati di settore, definizione dei comparti, attivazione delle trattative e loro conduzione, i Ccnl sono sottoscritti alla velocità delle ere geologiche.

Dunque, in casi di emergenza la famosa necessità del “dialogo” tra le parti sociali e l’autonomia contrattuale vengono messe bellamente da parte.

Tutto, ovviamente, per rendere “attrattivi” i trattamenti economici nella PA. Un incremento della parte variabile dei fondi della contrattazione decentrata del 5% massimo della parte stabile, così, vien fatto passare come idea utile appunto ad trattenere i vincitori dei concorsi.

Peccato che per rendere realmente “attrattivo” il lavoro pubblico occorrerebbe agire sul trattamento economico tabellare, insomma lo stipendio vero e proprio: incrementare la parte variabile del fondo della contrattazione decentrata significa presumere che risulti incentivante un leggero incremento di una voce stipendiale eventuale, che nel comparto Funzioni locali pesa, in media, per circa 1.200 euro lordi l’anno: anche se, grazie a questa manovra, si passasse a 1.500 euro lordi anno le remore ad accettare il lavoro da parte dei vincitori dei concorsi difficilmente verrebbero superate. In particolare proprio nel comparto Funzioni Locali, che sconta uno storico differenziale negativo rispetto ai trattamenti economici di tutti gli altri comparti, tanto che regolarmente se un vincitore di un concorso presso un comune ne vinca un altro, lascia il comune senza pensarci nemmeno.

Il problema dell’armonizzazione dei trattamenti economici esiste da anni ed anni: esplose a seguito della disastrosa riforma delle province, targata Delrio, che impose la transumanza di decine di migliaia di dipendenti provinciali verso altre amministrazioni, col problema appunto del trattamento economico da armonizzare.

Per questo una legge di quel disgraziatissimo periodo, il d.lgs 75/2017, stabilì all’articolo 23, comma 2: “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione”.

Sono passati 6 anni e due tornate di contrattazione nazionale collettiva e di armonizzazione dei trattamenti economici accessori non si è vista nemmeno l’ombra: le parti sociali non hanno preso in alcuna considerazione il precetto normativo.

Per almeno altri 3 anni ci terremo la giungla contributiva. Ma, soprattutto, continuerà ad operare una previsione normativa insensata di per sè, ma ancor di più in una fase nella quale si è “scoperto” che gli stipendi nel lavoro pubblico non sono affatto principeschi, come pure si raccontava (non troppo in buona fede) negli anni passati: lo sciagurato comma 2 di detto articolo 23, quello che tiene inchiodato il trattamento accessorio al tetto del 2016 (da aggiornare, però, al 2018), “nelle more” di quanto previsto dal precedente comma 1, riportato sopra.

Quanto debbano durare queste “more”, non si sa. Il comma 2 dell’articolo 23, norma insostenibile ed inopportuna, è stato derogato da leggi e contratti collettivi, almeno una decina di volte, ma è ancora lì, anche perchè i contratti nazionali collettivi hanno rinunciato a renderlo definitivamente inoperante – come largamente opportuno – non avendo nemmeno sfiorato il tema dell’armonizzazione dei trattamenti economici.

Così, per provare a trattenere qualche vincitore di concorso, deve essere il Legislatore ad introdurre qualche minima misura di politica salariale, con buona pace dei Ccnl. Poteva, il 

Legislatore, però, almeno ricordarsi di cancellare l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 e anche l’anacronistico tetto alla spesa del personale, ancora inchiodato alla media del triennio 2011-2013, un’era fa: non c’era stata la guerra in Ucraina, non c’era stato il Covid, non era stato dichiarato incostituzionale il blocco della contrattazione imposto nel 2010 e molto altro.

L’ordinamento continua a zavorrare le ali della PA e in particolare del lavoro pubblico, con pesantissimo piombo. Interventi spot, come quello previsto dal decreto Pnrr non invertono certo la tendenza. Anche perchè, la norma subordina l’incremento delle risorse variabili a 4 condizioni-capestro, ai sensi delle quali gli enti:

a) nell’anno precedente a quello di riferimento, debbono aver rispettato il pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 243/2012; 

b) nell’anno precedente a quello di riferimento, debbono aver rispettato i parametri del

debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, commi 859 e 869 della legge 145/2018; 

c) debbono assicurare che l’incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell’articolo 228, comma 5, del decreto d.lgs 267/2000, dell’ultimo rendiconto approvato, non sia superiore all’8%; 

d) abbiamo approvato il rendiconto dell’anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’impressione che la strada per rendere “attrattivo” il lavoro pubblico sia tutt’altra appare molto forte.

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