Deroga alle convenzioni quadro valida solo con motivazione rafforzata dell’organo di vertice

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10962 del 31 ottobre 2025, chiarisce che le città metropolitane devono approvvigionarsi tramite le convenzioni-quadro dei soggetti aggregatori e possono indire gare autonome solo se previamente autorizzate dall’organo di vertice con una motivazione “rafforzata” che attesti l’inidoneità della convenzione a soddisfare lo specifico fabbisogno. È illegittima la determina…

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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10962 del 31 ottobre 2025, chiarisce che le città metropolitane devono approvvigionarsi tramite le convenzioni-quadro dei soggetti aggregatori e possono indire gare autonome solo se previamente autorizzate dall’organo di vertice con una motivazione “rafforzata” che attesti l’inidoneità della convenzione a soddisfare lo specifico fabbisogno. È illegittima la determina a contrarre che non menzioni la convenzione attiva o non espliciti tali ragioni, così come è inammissibile integrare la motivazione in giudizio o tramite un’autorizzazione interna successiva, richiesta invece dalla legge come atto presupposto.

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