Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10962 del 31 ottobre 2025, chiarisce che le città metropolitane devono approvvigionarsi tramite le convenzioni-quadro dei soggetti aggregatori e possono indire gare autonome solo se previamente autorizzate dall’organo di vertice con una motivazione “rafforzata” che attesti l’inidoneità della convenzione a soddisfare lo specifico fabbisogno. È illegittima la determina a contrarre che non menzioni la convenzione attiva o non espliciti tali ragioni, così come è inammissibile integrare la motivazione in giudizio o tramite un’autorizzazione interna successiva, richiesta invece dalla legge come atto presupposto.
