Il TAR Calabria (sez. II, sentenza n. 407 del 27 febbraio 2025) ha stabilito che l’operatore economico non è tenuto a indicare con precisione la percentuale di subappalto nel DGUE quando il limite massimo è già fissato dalla legge. Il riferimento generico al rispetto della normativa vigente è sufficiente, poiché il subappalto non può superare il 49% come previsto dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023. La mancata specificazione non comporta quindi l’esclusione dalla gara.
