Differenze tra accreditamento e appalti/concessioni

La sentenza del Tar Catania, Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 311 è utile per aiutare a comprendere la distinzione intercorrente tra i sistemi di accreditamento, da un lato, e gli appalti e concessioni. Il sistema dell’accreditamento è diversissimo dall’appalto. Il soggetto accreditato: Il sistema dell’accreditamento, inoltre, deve essere “aperto”: non si tratta di nulla…

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La sentenza del Tar Catania, Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 311 è utile per aiutare a comprendere la distinzione intercorrente tra i sistemi di accreditamento, da un lato, e gli appalti e concessioni.

Il sistema dell’accreditamento è diversissimo dall’appalto. Il soggetto accreditato:

  1. non svolge la prestazione a diretto beneficio dell’ente accreditante, ma alla comunità;
  2. condivide con l’ente accreditante il medesimo fine pubblico;
  3. in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, svolge funzioni di natura amministrativa, alla luce della verifica della capacità di operare con le medesime capacità e garanzie dell’ente pubblico che ne è titolare; tale verifica scaturisce nell’accreditamento;
  4. non acquisisce il diritto a svolgere la prestazione in via esclusiva, in base ad un contratto di appalto susseguente ad una gara;
  5. ottiene, invece, la possibilità di svolgere le funzioni ed attività su richiesta dei cittadini, liberi di scegliere tra i vari soggetti accreditati quello a loro giudizio più consono alla soddisfazione dei loro fabbisogni;
  6. non ha, pertanto, il diritto di ottenere dall’ente accreditante una controprestazione di natura economica garantita;
  7. ottiene, infatti, gli introiti connessi all’esercizio della funzione solo a condizione che i cittadini gli domandino le prestazioni, in modo analogo al concessionario;
  8. a differenza del concessionario, però, l’ente accreditato non riceve la controprestazione direttamente dai cittadini che pagano una tariffa, bensì dall’ente accreditante che remunera la prestazione in relazione alla dimostrazione della sua erogazione e in base ad un sistema predefinito di fissazione dei costi, tutti da rendicontare;
  9. deve essere soggetto a verifiche periodiche sia dei risultati ottenuti, sia del mantenimento dei requisiti soggettivi necessari al mantenimento dell’accreditamento.

Il sistema dell’accreditamento, inoltre, deve essere “aperto”: non si tratta di nulla di simile nè ad un mercato elettronico ove la PA verifica la capacità a contrattare di operatori economici che poi nel mercato sono individuati in base a procedura di gara vere e proprie dalle amministrazioni come appaltanti; non si tratta di un accordo quadro; non si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. La PA titolare della funzione che lascia svolgere anche col sistema dell’accreditamento consente in ogni tempo, o periodicamente, l’ingresso tra gli accreditati di nuovi soggetti, che dimostrino il possesso dei requisiti necessari.

Ne consegue che il sistema dell’accreditamento è anche dinamico: sulla base delle verifiche periodiche sui requisiti soggettivi e della correttezza delle prestazioni rese, infatti, il novero dei soggetti di volta in volta accreditati può variare nel tempo.

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