Quel requisito di legittimità degli atti così poco conosciuto che si chiama “motivazione”

La sentenza del Tar Lazio, Sezione V-ter, 2.2.2026, n. 1954 che considera illegittima l’esclusione di un operatore economico da una gara causata da un’offerta considerata troppo bassa senza indicarne le ragioni è l’occasione per ricordare come ai fini della motivazione di un provvedimento non basta giungere alla conclusione, del tipo “il costo è troppo basso”.…

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La sentenza del Tar Lazio, Sezione V-ter, 2.2.2026, n. 1954 che considera illegittima l’esclusione di un operatore economico da una gara causata da un’offerta considerata troppo bassa senza indicarne le ragioni è l’occasione per ricordare come ai fini della motivazione di un provvedimento non basta giungere alla conclusione, del tipo “il costo è troppo basso”.

Questo modo di esercitare la discrezionalità non può considerarsi rispondente ai fini per i quali la legge impone di spiegare le ragioni in base alle quali l’ente adotta il proprio provvedimento, che rispondono all’esigenza di descrivere il percorso logico, tecnico e giuridico alla luce del quale si giunge alla conclusione.

La motivazione è reale, dunque completa, solo se capace di spiegare i vari passaggi seguiti per giungere alla conclusione.

Illustrando tali passaggi si evidenzia se l’amministrazione abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità.

Ma, è questo certamente il problema: la corretta comprensione del concetto di discrezionalità da parte della PA e dei suoi organi.

Si constata quanto estesa sia l’idea erronea che la discrezionalità coincida con la capacità di decidere “a piacimento”, senza un limite che non sia quello della corretta esplicazione del potere e, dunque, della competenza.

Non si comprende che in tal modo, decidendo “perchè è così e basta” non si esplica discrezionalità, bensì arbitrio. Questo consiste nella possibilità di autodeterminarsi senza dover rispondere ad influenze interne o esterne, ma in base al proprio piacimento per lo specifico caso, piacimento che quindi può variare di volta in volta, anche in presenza di situazioni uguali.

La discrezionalità è tutt’altro: è la facoltà di adottare liberamente una decisione ma nel rispetto di limiti fissati dalla legge e garantendo la ponderazione, cioè il confronto tra vari pesi, tra interessi pubblici primari ed interessi secondari, sia pubblici che privati.

L’esercizio della discrezionalità impone, allora, di individuare gli interessi primari, quelli secondari o confliggenti e di indicare quali strade possibili vi siano per giungere alla soluzione migliore che permetta di ottenere il risultato consistente nella decisione che concili il migliore, più efficiente ed economico perseguimento dell’interesse pubblico, col minor sacrificio possibile degli interessi confliggenti.

Dunque, nel caso dell’esclusione da un appalto, anche dovuto al possibile eccessivo ribasso dei costi della manodopera, occorre specificare quali siano gli interessi in gioco da comporre tra loro: sinteticamente, quello del conseguimento della prestazione al minor costo possibile per la PA ma con la garanzia che l’operatore economico rispetti le garanzie minime contrattuali, alla luce di un parametro predeterminato, che nel caso di specie è la combinazione tra le stime progettuali dei prezzi, la composizione dei prezzi dell’offerta, i sistemi organizzativi esposti dall’impresa per spiegare come ottenere risparmi tali da giustificare i ribassi, le regole contrattuali.

E’ il confronto logico, tecnico e giuridico tra tutti questi parametri che va esposto, messo in relazione con possibili diverse soluzioni e condotto alle conseguenze estreme, così da giungere alla dimostrazione che la scelta adottata sia, a meno di illogicità o errori, quella migliore e che si finirebbe per adottare in ogni caso.

Motivare, dunque, è faticoso. Troppo spesso, però, si commette l’errore gravissimo di considerare questa “fatica” come eccesso di burocrazia, mentre si ritiene manageriale e moderno decidere senza indicare le ragioni.

Ma, la burocrazia è esattamente adottare provvedimenti in base ad elementi solo procedurali o formali, come formule motivazionali precostituite ma nella sostanza vuote. E il dovere degli organi della PA consiste comunque nello spiegare le ragioni delle proprie decisioni, come la legge 241/1990 obbliga con cristallina chiarezza.

Decidere non motivando non è indice di semplificazione, capacità o efficienza: è semplicemente mala amministrazione.

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