Differenziali D3-D1 e B3-B1: sono decurtabili? Secondo l’Aran no, ma c’è l’articolo 33 del d.l. 34/2019 a dire il contrario

Il parere Aran 25.11.2022, n. 15611 presenta molti punti problematici. Si afferma che l’incremento al fondo della contrattazione decentrata disposto dall’articolo 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022, è per definizione stabile e quindi “contrattualmente non sono previsti meccanismi di decurtazione”. La norma citata dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema…

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Il parere Aran 25.11.2022, n. 15611 presenta molti punti problematici. Si afferma che l’incremento al fondo della contrattazione decentrata disposto dall’articolo 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022, è per definizione stabile e quindi “contrattualmente non sono previsti meccanismi di decurtazione”.

La norma citata dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”.

E’ un passaggio, dunque, di risorse dal bilancio al fondo. Come effettuarlo? Lo ha spiegato l’Aran col CFL175: “Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell’incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse?

Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time”.

Ora, questo differenziale fa comunque parte del salario accessorio. Dunque, si sarebbe dovuto calcolare ai fini della determinazione del valore medio pro-capite del trattamento accessorio, previsto dall’articolo 33, commi 1-bis e 2 (per province, città metropolitane e comuni), del d.l. 34/2019.

Ma, poichè le cose stanno così, quanto afferma l’Aran non è condivisibile. Infatti:

  1. in quota parte, i differenziali D3-D1 e B3-B1 fanno parte del valore complessivo del trattamento accessorio messo a numeratore per determinare il valore medio pro-capite, riferito ai dipendenti in servizio al 31.12.2018;
  2. quindi, il valore medio-pro capite tiene conto di queste somme;
  3. il meccanismo del d.l. 34/2019 impone:
    1. di aumentare il valore assoluto del trattamento accessorio qualora il numero dei dipendenti in servizio aumenti rispetto alla base di calcolo;
    2. ma anche, di diminuire il valore assoluto del trattamento accessorio, qualora il numero dei dipendenti si riduca, con la precisazione che comunque non si deve andare al di sotto dell’importo complessivo del salario accessorio del 2016;
    3. l’incremento o la diminuzione è pari al valore medio pro-capite.

Di conseguenza, se il numero complessivo dei dipendenti di un ente si riduca, nel 2024, rispetto al 2023, non può che attuarsi quanto dispone l’articolo 33 del d.ll 34/2019: il salario accessorio deve essere ridotto necessariamente e finisce per ridurre, quindi, in quota parte anche il fondo della contrattazione decentrata anche di parte stabile, comprendendo quindi l’incremento previsto dall’articolo 79, comma 1-bis del Ccnl 16.11.2022. Non rileva in alcun modo che non sia prevista alcuna decurtazione “contrattualmente”, perchè la decurtazione è disposta dalla legge.

Semmai, il parere può valere per quegli enti locali come le unioni di comuni, ai quali non si applica l’articolo 33 del d.l. 34/2019.

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