“Va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, convertito nella L. n. 140/1997, e s.m.i., e 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, e s.m.i., per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.). La lesione sostanziale discende dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione”.
Così l’ordinanza del Tar Marche, Sezione I, 15.2.2025, n. 105, che rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale delle norme alla luce delle quali ai dipendenti pubblici il trattamento di fine servizio (la liquidazione) è attribuito dopo una dilazione temporale che può arrivare anche fino a 7 anni, per altro senza nemmeno rivalutazione ed interessi.
Il Tar Marche torna a mettere il dito su una piaga aperta e infetta, ormai da anni. La dilazione del pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici è una delle ancora tante, troppe, eredità lasciate dalla legislazione di emergenza che tra il 2010 e il 2011 l’Italia dovette affrontare a causa dello stato dissestatissimo delle finanze, tale da portare nell’estate del 2011 alla crisi dello Spread e all’avvicendamento traumatico del governo Berlusconi con quello Monti.
Una misura, la dilazione del Tfr, al tempo stesso disperata e urgente, ma anche nella sostanza un semplice nascondere la polvere sotto il tappeto o calciare la lattina.
La disperazione e l’urgenza imposero in quei lunghi mesi di trovare in modo convulso risorse da tagli o anche, appunto, rinvii ad libitum, di spese comunque da erogare.
Il volume della spesa per gli stipendi dei dipendenti pubblici rappresenta quasi un quinto del totale della spesa pubblica e, dunque, venne aggredito in modo profondo: con fortissime limitazioni alle assunzioni, con i blocchi alle progressioni verticali e orizzontali, ma anche col congelamento della contrattazione nazionale collettiva e perfino col vero e proprio sequestro forzato del Tfr/Tfs, pagato con estremo ritardo per questioni di cassa.
Molte di queste misure sono state oggetto già di strali da parte della Corte Costituzionale.
Il blocco dei contratti, che ha cagionato la perdita mai rimediata di tutti i punti di inflazione degli anni dal 2011 al 2016, è stata censurata con la sentenza 178/2015.
Ma, anche il “sequestro” del Tfr/Tfs è stato in passato e per ben due volte oggetto di valutazione di incostituzionalità, prima con la sentenza 159/2019, poi con la sentenza 130/2023.
Il Tar Marche nota che con l’ultima pronuncia la Consulta ha “adottato una c.d. sentenza monito, ossia ha accertato l’incostituzionalità delle norme di legge sottoposte al suo giudizio, ma non l’ha dichiarata formalmente sul presupposto che la riforma organica della materia compete solo al legislatore, venendo in rilievo vari interessi di rango costituzionale la cui ottimale composizione implica delicate valutazioni di ordine politico, relative anzitutto al procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema alla legittimità costituzionale”.
Un “monito” caduto nel vuoto. A distanza di anni dalla posizione del problema e dallo stesso intervento della Consulta i governi succedutisi negli anni si sono guardati bene dall’intervenire per eliminare il chiarissimo vulnus ad ogni principio economico, sociale e di salvaguardia della buona fede e della correttezza. Tanto da indurre il Tar Marche a tornare a sollevare per l’ennesima volta la questione di legittimità costituzionale, sussistendo “fondati argomenti per sostenere che allo stato il legislatore non si è oggettivamente adeguato alle sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 (mentre in questa sede non sono valutabili eventuali ragioni che giustifichino tale inerzia)”. Certo, le “sentenze di monito” non sono espressamente previste dalla Costituzione, nè vincolano il legislatore. Ammette l Tar che “per un verso è del tutto ovvio che non si può pretendere un adeguamento immediato da parte del legislatore (stanti anche i tempi tecnici necessari per l’approvazione di una proposta di legge)”; ma, d’altra parte “è altrettanto ovvio che le decisioni della Corte, per non tradursi di fatto in grida di manzoniana memoria, debbono essere ottemperate in un tempo ragionevole, che però non può essere stabilito dal giudice di merito, ma solo dal Giudice delle leggi”.
Il “tempo ragionevole” è proprio quello che manca. Il “sequestro” dei Tfr dura dal 2011: sono passati 14 anni e tra eventuale nuovo intervento della Consulta ed approvazione della legge che sradichi dall’ordinamento questa normativa platealmente incostituzionale, passerà ancora del tempo.
Nell’articolo “Pa, dalle liquidazioni a rate mina da almeno 4,4 miliardi sui conti”, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19.2.2025, Gianni Trovati rileva la persistente contrarietà del Governo a porre rimedio al vulnus, dato il costo miliardario da sostenere.
Un atteggiamento deleterio. Il conto aumenterà sempre più. Perchè prendere tempo, sebbene la normativa oggetto della questione di legittimità costituzionale privi i dipendenti pubblici persino della tutela che la legge sempre assicura nel caso di dilazione di pagamenti, cioè rivalutazione ed interessi, considerando che si tratta di salario già “differito” e per cassa utilizzato per anni dal datore, non fa mai bene: in ogni caso, infatti, il debito continua ad accumularsi. Per altro, trattandosi di una dilazione certamente impostata male e con metodo costituzionalmente non corretto, che prima o poi si passi da sentenze “di monito” a pronunce ben più efficaci è un dato scontato.
La vicenda insegna che misure straordinarie, come quelle che possono essere dettate dall’urgenza del momento, nè possono durare decenni, nè dovrebbero essere confermate da governi che si piccano di essere “tecnici”.
E’ chiaro che se l’azione del Governo Berlusconi fu dettata dal tentativo, poi rivelatosi maldestro e insufficiente, di assestare i conti nella crisi del 2010/2011, i “tecnici” subentrati subito dopo avrebbero dovuto con immediatezza cancellare questa norma, ben sapendo che si trattava di una bomba ad orologeria. Invece, l’hanno confermata e rafforzata. Negli anni, ad attenuare il peso scaricato sui dipendenti cessati dal servizio, s’è visto solo il maldestro tentativo dell’anticipazione, per altro a carissimo prezzo, comunque ormai non più operante.
Tutti gli altri governi succeduti hanno continuato a mantenere in piedi la norma, nonostante la sua plateale incostituzionalità e le due sentenze della Consulta.
Forse, si sta arrivando al punto di non ritorno. Ma, il problema non è tanto questo “ritorno”, quanto la “andata”, l’idea stessa, cioè, di pensare che il risanamento dei conti pubblici possa passare dall’azione tracotante del debitore che decide di non pagare.
