La sentenza del Tar Campania. Napoli, Sez. II, del 6 marzo 2026, n. 1555 riguarda i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 e ss.m.i.
La legittimazione attiva all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
L’art. 22, della L. 241/90 specifica, che l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 24 aprile 2012, n 7).
Sussiste in capo ad un’impresa il diritto di accedere agli atti delle pratiche edilizie stabilmente detenute dal Comune, relative ad una società per conto della quale l’accedente ha eseguito lavori di appalto privato e nei confronti della quale vanta un credito inerente detti lavori, nel caso di istanza ostensiva motivata con riferimento alla necessità di difendere i propri interessi giuridico-patrimoniali.
