Il potere legislativo determina con piena libertà i fini ed i contenuti delle norme, che ritiene rispondere all’indirizzo politico della maggioranza di volta in volta designata dai risultati elettorali.
E’ per questa ragione che la legge, generale e astratta, non deve essere motivata, nè v’è l’obbligo di esplicitare in essa i fini cui tende.
Le parole, tuttavia, hanno un peso. E col d.l. 13/2023 il Governo, in questa fase avente il ruolo di legislatore d’urgenza, si è speso, del tutto inopportunamente, sia nel merito, sia nel metodo, per descrivere i fini di alcune proprie scelte relative al personale degli enti locali.
Infatti, l’articolo 8, comma 1, consente agli enti locali titolari di progetti Pnrr di elevare dal 30% alla fantasmagorica percentuale del 50% la soglia dei dirigenti assumibili a contratto, enunciando espressamente il fine: “consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati”.
Il comma 2 del medesimo articolo 8 permette agli enti locali in predissesto o dissesto di tenere in piedi i rapporti di collaborazione e gli incarichi negli staff, sempre enunciando uno specifico fine: “assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027”.
Come rilevato prima, le parole hanno un peso. Il Legislatore poteva ampliare a dismisura gli incarichi a contratto e le collaborazioni e gli staff, senza entrare nel dettaglio della propria scelta. Ha, invece, ritenuto di motivarla. Il che induce necessariamente a valutazioni di merito.
Rispetto all’ampliamento che giunge quasi a raddoppiare il numero dei dirigenti a contratto, le domande senza risposta sono:
- che correlazione c’è tra la necessità di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e le assunzioni a contratto? Qual è il retro pensiero? Che solo i dirigenti reclutati alla bell’e meglio o letteralmente non si sa come (anche se lo si sa benissimo) possano fronteggiare le esigenze? Oppure, si pensa che solo gli incarichi a contratto consentano di acquisire velocemente il fabbisogno di professionalità? Ma, se così fosse, allora, le magnifiche virtù della riforma dei concorsi di questi anni a che servono? A fare propaganda?
- perchè un’assunzione a contratto si presterebbe meglio di una copertura stabile del fabbisogno allo scopo di “garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati”? Tali taumaturgiche capacità sono possedute solo da dipendenti a tempo determinato, scelti senza concorsi? E come mai?
Rispetto, poi, al mantenimento in servizio di collaboratori esterni e di incaricati negli staff politici, le domande sono:
- cosa c’entra la necessità di “assicurare la continuità dell’azione amministrativa” con figure professionali:
- per loro stessa natura, transeunti, limitate nel tempo e nell’oggetto della prestazione (collaboratori) o nell’estensione delle competenze (staff)?;
- alle quali è vietato dalla legge svolgere attività operative e gestionali? I collaboratori, infatti, possono solo svolgere funzioni di ricerca, consulenza, approfondimenti, ma senza esercitare direttamente alcuna decisione connessa ad un potere pubblico del quale non dispongono, non avendo alcun rapporto organico con l’ente; ai dipendenti in staff, l’articolo 90 del Tuel vieta espressamente ogni attività gestionale;
- come potrebbero collaboratori e dipendenti in staff, proprio perchè non abilitati dall legge a svolgere attività gestionali “facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027”? Come facilita tali adempimenti il dipendente dello staff? Essendo più veloce ed efficiente nel fissare qualche appuntamento nell’agenda del sindaco?
La realtà appare ben evidente al di là di ogni enunciazione di fini molto nobili, che sono, tuttavia, un chiaro imbellettamento cosmetico ad una decisione ben più pedestre: accontentare sindaci e forze politiche che da sempre invocano mani libere nello scegliere dirigenti, componenti dello staff e collaboratori; un buon metodo per premiare compagni di partito senza incarichi, o per creare una fortissima subordinazione politica e, soprattutto, per avere la garanzia che le attività gestionali siano più attente alla rielezione che non al bene pubblico.
