Doverosità della verifica dell’equivalenza tra i Ccnl nelle gare d’appalto.

La sentenza del Tar Campania, Napoli, Sezione IV, 28/04/2026, n. 2724 stabilisce in modo chiaro che la verifica dell’equivalenza del Ccnl divergente da quello fissato dalla legge di gara ma dichiarato equivalente dall’operatore economico potenziale aggiudicatario è una verifica necessaria e doverosa. L’omissione dell’adempimento consistente nell’analizzare a fondo i contenuti dei due contratti distinti, quello…

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La sentenza del Tar Campania, Napoli, Sezione IV, 28/04/2026, n. 2724 stabilisce in modo chiaro che la verifica dell’equivalenza del Ccnl divergente da quello fissato dalla legge di gara ma dichiarato equivalente dall’operatore economico potenziale aggiudicatario è una verifica necessaria e doverosa.

L’omissione dell’adempimento consistente nell’analizzare a fondo i contenuti dei due contratti distinti, quello stabilito dalla PA e quello utilizzato dall’OE, vanifica le tutele apprestate dal legislatore avverso il “dumping” salariale o comunque la ricerca del margine di profitto svolta mediante l’utilizzazione di contratti collettivi deteriori e sfavorevoli, così da fare del costo del lavoro il fattore economico competitivo decisivo ai fini dell’aggiudicazione.

Un sistema di controlli interno efficace, ma anche la capacità di rivestire in modo pieno e consapevole il ruolo del Rup, deve evidenziare il corretto adempimento ad una delle attività di maggiore rilievo chieste dal codice dei contratti alla PA.

La verifica dell’equivalenza del Ccnl indicato dall’OE primo in graduatoria, se diverso da quello fissato col bando, oltre tutto si salda alla non piccola fatica compiuta a monte in fase di elaborazione del progetto, laddove la stazione appaltante ha selezionato tra i vari possibili il Ccnl di riferimento, allo scopo di indirizzare le scelte degli operatori economici e di determinare il prezzo a base di gara.

Sebbene risulti possibile il ribasso sui costi della manodopera, questo non può legittimamente dipendere dall’applicazione di minimi contrattuali troppo bassi, propri di Ccnl poco rappresentativi dei trattamenti economici generalmente applicati dalle sigle sindacali che coprono la parte più rilevante del settore. Il ribasso, come noto, è ammesso solo a condizione che a parità o equivalenza dei trattamenti economici e giuridici del Ccnl applicato, l’operatore economico dimostri di disporre di un’organizzazione interna produttiva capace di rendere la prestazione in modo più efficiente, dunque riducendo alcuni passaggi lavorativi e il numero complessivo delle ore-uomo da dedicare, ma non il costo orario contrattuale.

E’ innegabile, allora: l’assenza del giudizio tecnico sull’equivalenza dei Ccnl costituisce un vulnus molto grave alle specifiche regole della gara imposte dal codice, ma anche ai principi del risultato, della fiducia e della buona fede, oltre che della correttezza.

Resta, comunque, ferma la constatazione che fissando minimi contrattuali legali, come sta provando qualche regione, questi problemi sarebbero risolti a monte, senza alcuna fatica e cancellando l’infinito contenzioso sul tema.

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