Il MIT, con parere n. 3691 del 02 ottobre 2025, chiarisce che l’acquisizione d’ufficio del DURC ex art. 119, comma 7, d.lgs. 36/2023 riguarda esclusivamente i subappaltatori che, al momento di ciascun acconto o saldo, risultano beneficiari o comunque creditori perché hanno effettivamente svolto le prestazioni. Non è richiesta la verifica per la “totalità” dei subappaltatori autorizzati, ma solo per quelli collegati al pagamento in corso. Resta ferma l’autorizzazione al subappalto ex art. 119, commi 4 e 16, e l’eventuale pagamento diretto ex comma 11.
