E’ inadempimento la mancata  prestazione dopo il ricevimento del documento di stipula del M.E.P.Aa.

Integra l’inadempimento contrattuale la mancata esecuzione, da parte dell’o.e., delle prestazioni discendenti dal contratto, dopo l’invio, da parte della stazione appaltante, del documento di stipula del M.E.P.A. Di conseguenza, l’operatore economico non può rinunciare al contratto dopo il ricevimento del suddetto documento. Questa la precisazione fornita dal TAR Lazio, sez. I-quater, nella sentenza n. 14205…

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Integra l’inadempimento contrattuale la mancata esecuzione, da parte dell’o.e., delle prestazioni discendenti dal contratto, dopo l’invio, da parte della stazione appaltante, del documento di stipula del M.E.P.A.

Di conseguenza, l’operatore economico non può rinunciare al contratto dopo il ricevimento del suddetto documento.

Questa la precisazione fornita dal TAR Lazio, sez. I-quater, nella sentenza n. 14205 del 12 luglio 2024.

Il caso esaminato dai giudici

Nel caso sottoposto ai giudici, a seguito di una gara svolta sul M.E.P.A. di Consip, il punto ordinante di una Stazione appaltante aveva inviato alla ditta aggiudicataria di un lotto della gara, il «documento di stipula» generato, all’esito della R.D.O., dal portale www.acquistinretepa.it, che costituiva l’accettazione, da parte della Stazione appaltante, in qualità di oblato, della proposta formulata dall’impresa con l’upload della propria offerta sul M.E.P.A., secondo lo schema dell’art. 1326 del codice civile.

La ditta aggiudicataria, si rifiutava, però, di eseguire il contratto. La Stazione appaltante aveva conseguentemente segnalato il fatto ad ANAC, la quale aveva provveduto all’inserimento dell’inadempimento nel casellario informatico detenuto dall’Autorità medesima. Seguiva, pertanto, il ricorso della ditta contro la suddetta annotazione.

La decisione dei giudici

I giudici hanno affermato che la ricezione del documento di stipula, da parte dell’o.e., tramite la piattaforma di e-procurement utilizzata, realizza quella “conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” che l’art. 1326 del codice civile indica come momento perfezionativo del contratto.

Peraltro, l’adozione di tale modalità per la valida conclusione dell’accordo era esplicitamente prevista dal disciplinare di gara, a mente del quale “Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell’Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo”, che rappresenta, a norma dell’art. 54 delle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” (predisposte dalla Consip S.p.a. per disciplinare il funzionamento del M.E.P.A.) la forma ordinaria di stipula del contratto tra punto ordinante e impresa aggiudicataria di una R.D.O., operante tutte le volte in cui la stazione appaltante non decida di derogarvi, dandone avviso nel disciplinare di gara, tramite sottoscrizione in forma pubblico-amministrativa o di una scrittura privata.

Nell’ambito di tale contesto, secondo i giudici, non assumeva rilevanza che non fosse stato redatto il “processo verbale in contraddittorio” per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 108, co. 4 del Codice, evidentemente possibile solo quando l’operatore economico abbia già avviato l’esecuzione e il ritardo maturi in corso d’opera, al fine di accertare, con la necessaria partecipazione del contraente, lo stato di avanzamento dei lavori o del servizio, non anche quando, come nel caso di specie, l’erogazione del servizio non fosse proprio iniziata e, anzi, l’impresa avesse dichiarato di rinunciare all’aggiudicazione del lotto.

L’atto di «rinuncia» anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale rende, infatti, superflua qualsiasi indagine in contraddittorio, ulteriore rispetto a quella garantita dalla corrispondenza via p.e.c., dell’inadempimento, rinvenibile nella precisa volontà dell’impresa di non eseguire le prestazioni promesse.

Conclusioni

L’operatore economico non aveva, poi, al di là di generiche affermazioni, né provato né, prima ancora, allegato le invocate “contingenze eccezionali e certamente non facilmente ripetibili” che l’avevano indotta a non onorare gli impegni assunti con la presentazione dell’offerta sicché la rinuncia appariva imputabile a un mero «ripensamento» dell’impresa, non compatibile con il principio di autoresponsabilità che governa la partecipazione degli operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica.

Infine, quanto avvenuto costituiva valido titolo per l’iscrizione al casellario ANAC, mentre la mancata audizione preventiva dell’o.e. non assumeva rilevanza ai fini dell’iscrizione al casellario, dato che, secondo giurisprudenza, “le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541; Id., Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9183; Id., Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676; Id., Sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 1405.

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