L’Autorità nazionale anticorruzione, con parere precontenzioso n. 587/2023 del dicembre scorso, ha affermato che, secondo una giurisprudenza rilevante, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di esclusioni subite in procedure pregresse non costituirebbe causa di esclusione automatica. Ciò perché la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva, si riferirebbe (e concluderebbe) all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non spiegando efficacia in altre procedure. In altri termini, si tratterebbe di un’ipotesi nella quale la s.a. è tenuta a valutare discrezionalmente se dubitare dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico. Inoltre, come precisato nel parere, la pregressa esclusione non rileverebbe in sé come un “grave illecito”, ma, al massimo, come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita.
