Equivalenza dei prodotti sempre applicabile anche se non citata negli atti di gara

Il principio di equivalenza dei prodotti offerti in una gara pubblica opera sempre, anche se non sia stato espressamente richiamato nella lex specialis di gara. Si attua, infatti, una eterointegrazione delle regole fissate dal bando, che hanno la finalità di assicurare la massima partecipazione e concorrenza nelle procedure d’affidamento degli appalti. A ricordarlo è la…

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Il principio di equivalenza dei prodotti offerti in una gara pubblica opera sempre, anche se non sia stato espressamente richiamato nella lex specialis di gara.

Si attua, infatti, una eterointegrazione delle regole fissate dal bando, che hanno la finalità di assicurare la massima partecipazione e concorrenza nelle procedure d’affidamento degli appalti.

A ricordarlo è la sentenza del T.A.R. Marche 27 agosto 2025 n. 649.

Il caso trattato

Nel caso esaminato, un operatore economico impugnava l’esito di una gara indetta da un’Azienda Sanitaria, riguardante la fornitura di sistemi per la chirurgia oculistica e materiali di consumo. 

In particolare, parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione.

La società ricorrente aveva partecipato alla gara proponendo un prodotto equivalente a quello richiesto (dilatatori pupillari ad uncino), attestandone l’equivalenza funzionale mediante apposita relazione tecnica, come previsto dal capitolato di gara. 

Tuttavia, la Stazione appaltante comunicava alla ricorrente il provvedimento di esclusione dalla procedura, per mancanza di un requisito minimo previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale, alla luce del rilevato difetto di equivalenza tecnica tra il materiale di consumo proposto della concorrente e quello richiesto dalla lex specialis.

Seguiva il ricorso dell’impresa, la quale contestava la valutazione di non equivalenza espressa dalla Stazione Appaltante, la quale, incorrendo in evidente difetto di presupposti, motivazione e istruttoria, avrebbe assunto una determinazione del tutto illogica e in spregio al medesimo principio, che, secondo giurisprudenza costante, deve intendersi nel senso di garantire omogeneità funzionale tra prodotto offerto e prodotto richiesto. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione non soltanto non avrebbe espressamente contestato l’evidente identità funzionale tra i due prodotti, ma avrebbe basato la propria valutazione su una asserita, del tutto generica, “esigenza” della Stazione Appaltante. 

La decisione dei giudici

I giudici hanno rilevato che la causa verteva sulla errata applicazione del criterio di equivalenza espressamente richiamato dal capitolato di gara, in base al quale sarebbe stato possibile accedere alla procedura offrendo prodotti funzionalmente equivalenti a quelli richiesti dalla lex specialis, a condizione che la soluzione equivalente venisse comprovata per iscritto mediante relazione tecnica e ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo.

Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dato seguito ad un’interpretazione eccessivamente formalistica del principio in commento, determinandone l’illegittima esclusione e un’indebita restrizione della concorrenza.

I giudici hanno sottolineato che il principio di equivalenza, introdotto in attuazione dell’art. 42 della direttiva 2014/24/UE, costituisce invero un principio a carattere etero-integrativo, in grado di trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Per giurisprudenza consolidata, infatti, esso “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”.

Esso è, dunque, “finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (tra le varie sentenze: Cons. Stato III,. 1 febbraio 2024, n. 1019, 18 settembre 2019, n. 6212).

Conclusioni

Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza ne ha riconosciuto l’applicabilità anche in materia di requisiti minimi obbligatori sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia nel caso in cui dalla stessa lex specialis emerga che determinate caratteristiche tecniche siano necessarie per assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, potendo quindi ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (Cons. Stato III. 9 maggio 2024, n. 4155).

Per i motivi descritti, il ricorso è stato accolto.

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