La recente sentenza n. 679 del 20 febbraio 2025 del Tar. Sicilia- Catania, Sez. I, riguarda la legittimità o meno della esclusione da un concorso, disposta perché il concorrente interessato, in contrasto con quanto prescritto dal bando, ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae e sulla rilevanza o meno, in tal caso, della circostanza che l’invio della domanda di partecipazione è stato effettuato a mezzo PEC
Infatti, nel caso in cui il bando di concorso per l’assunzione alle dipendenze della P.A., preveda, espressamente, che, a pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione debba essere corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e, altresì, che la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comporta l’esclusione dalla selezione, è legittima la esclusione di un concorrente che, contravvenendo alle prescrizioni del bando, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a nulla rilevando l’invio della domanda di partecipazione al concorso a mezzo PEC.
Nonostante che l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consenta di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o, come nel caso di specie, il suo invio dalla casella PEC) integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.
