Nell’ambito di una procedura di gara, l’esclusione del concorrente fondata su un duplice ordine di motivazioni condizionerebbe la successiva (ed eventuale) fase contenziosa dinanzi al giudice. Infatti, secondo la sentenza n. 627 TAR Brescia, in presenza di un provvedimento amministrativo negativo, fondato su una pluralità di ragioni ostative (anche detto “plurimotivato”), ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarlo, l’impugnazione non potrebbe trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resistesse alle censure mosse.
