Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2546 del 26 marzo 2026, chiarisce che l’esclusione dalla gara per grave illecito professionale può essere motivata per relationem mediante il richiamo agli atti che hanno determinato la cancellazione dell’operatore dall’albo fornitori. Tale rinvio è sufficiente a fondare la gravità della condotta e l’inaffidabilità dell’impresa, specie se le precedenti risoluzioni riguardano prestazioni analoghe e rivelano persistenti carenze esecutive. È irrilevante che la cancellazione sia intervenuta dopo l’ammissione o la proposta di aggiudicazione, purché fondata su fatti preesistenti.
