L’estromissione dalla gara conseguente al mancato rispetto dell’obbligo di effettuare il sopralluogo non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione se l’adempimento viene qualificato come essenziale dalla legge di gara.
Inoltre, il termine per effettuarlo deve ritenersi perentorio se connesso al buon andamento della competizione.
Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, Roma sez. IV ter con la sentenza 14/4/2025 n. 7218.
Il caso trattato
Un’impresa riscontrava la richiesta di preventivo formulata da una Stazione appaltante per il servizio di sorveglianza di un sito.
Posto che la richiesta di preventivo prevedeva il sopralluogo obbligatorio da parte degli offerenti, da effettuarsi entro il termine ultimo del 13 dicembre 2024, con rilascio di un “Attestato di avvenuto sopralluogo”, da inserire successivamente nel portale telematico, la ricorrente formulava richiesta di sopralluogo, tardivamente, in data 16 dicembre 2024, negato dalla stazione appaltante, proprio in ragione dell’intervenuta scadenza del termine.
L’impresa veniva, pertanto, estromessa dalla procedura come stabilito dalle regole fissate dalla Stazione appaltante, proprio perché il sopralluogo era stato ritenuto strettamente connesso alla formulazione della proposta economica e ne costituiva un elemento essenziale.
L’importanza del sopralluogo era stato motivato dalla Stazione appaltante per il fatto che il perimetro dell’area nel quale doveva essere effettuato il servizio oggetto di affidamento era notevolmente esteso ed era necessario che i concorrenti avessero una piena consapevolezza della complessità delle operazioni e delle prestazioni oggetto della procedura per il corretto svolgimento delle stesse e della gestione dell’attività.
In particolare, l’effettuazione del sopralluogo era determinante al fine di assicurare agli Operatori economici una corretta valutazione rispetto alla complessità dell’impianto sottoposto a vigilanza e alla particolarità del sito interessato dal servizio nonché alle eventuali interferenze che sarebbero andate ad incidere sulla organizzazione operativa e gestionale dell’Appaltatore.
L’Impresa contestava la propria estromissione, affermando che la qualificazione del termine per l’effettuazione del sopralluogo come perentorio si pone in contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione alle gare, con conseguente nullità, rilevabile d’ufficio, della corrispondente previsione della lex specialis.
Le indicazioni del Collegio
I giudici non hanno condiviso il motivo di censura, richiamando la giurisprudenza sul tema, ove è stato affermato che “L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali” (in questi termini, di recente, Cons. St., sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9783; nello stesso senso, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 novembre 2020, n. 1772; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2020, n. 1176).
Conseguentemente, “Le clausole dei bandi di gara che stabiliscono l’obbligo del sopralluogo hanno il ruolo sostanziale, e non meramente formale, di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 5 novembre 2021, n. 1322).
Secondo il Collegio, ne derivavano due fondamentali regole. La prima è che la previsione della lex specialis, la quale imponga, a pena di esclusione, l’essenzialità del sopralluogo, non si pone in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del Codice, poiché trattasi di attività necessaria ai fini della formulazione dell’offerta, come sua componente essenziale, e non già della partecipazione alla gara; anche diversamente opinando (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 140, richiamata dalla ricorrente), spetta alla parte che deduca la nullità della previsione la dimostrazione che il “sopralluogo non sarebbe essenziale ai fini della formulazione dell’offerta perché i relativi elementi di fatto sono presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara”, non assimilabile, tuttavia, nel caso di specie, a delle mere specifiche tecniche, come quelle prodotte in giudizio, inidonee a garantire la completa conoscenza dello stato dei luoghi.
La seconda conseguenza è che il termine per l’effettuazione del sopralluogo ben può essere qualificato dall’ente aggiudicatore come perentorio laddove ciò sia dettato da obiettive ragioni organizzative e dall’esigenza di un ordinato svolgimento della selezione nella fase preliminare.
Conclusioni
Nella procedura in esame, la società committente avrebbe rilasciato ai richiedenti un’attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella documentazione a corredo dell’offerta in modo da escludere a priori, per le ragioni già evidenziate, le proposte pervenute dalle imprese che non avessero proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi, in violazione del principio di autoresponsabilità che governa la materia.
