Con il parere n. 3480/2025, il MIT ha chiarito che l’obbligo di adozione del BIM, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 36/2023, non si applica ai procedimenti di programmazione avviati entro il 31 dicembre 2024, per i quali risulti redatto il DOCFAP quando previsto dall’Allegato I.7. L’esonero vale anche per progetti sotto soglia UE per i quali il DOCFAP non era richiesto. La progettazione già affidata resta valida, mentre per la gara di lavori valgono le norme sopravvenute, compresi aggiornamenti necessari.
