La Sezione Autonomie della Corte dei conti ritiene che per gli enti virtuosi il cui valore soglia sia al di sotto della Tabella 1, nel periodo di transizione 2020-2024 di applicazione delle regole del DM 17.3.2020 sia possibile ancora effettuare assunzioni nel limite del 100% del turn over.
E’ la deliberazione 21.11.2024, n. 19 a proporre una ricostruzione che, tuttavia, non convince affatto. Sostiene, in merito al d.l. 34/2019: “L’art. 33 ha due contenuti: da un lato, obbliga gli enti territoriali a porre in essere una serie di adempimenti preliminari volti a misurare la “sostenibilità finanziaria” di nuova spesa per lavoro a tempo indeterminato; per altro verso, stabilisce una regola speciale che ha come presupposto il primo adempimento e che può determinare un trattamento più favorevole rispetto alla regola generale (spesa per assunzioni parametrata a limiti percentuali di sostenibilità, anziché al turn-over). L’art. 33, pertanto, non ha abrogato implicitamente l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 (art. 15 preleggi). Ciò si desume della specialità dei presupposti applicativi del nuovo tetto ma anche dal preambolo del decreto attuativo che richiama la norma previgente”. E conseguentemente afferma: “Si possono perciò determinare due casi: in presenza di tutti i presupposti di legge e di allocazione nelle prime due fasce di virtuosità previste dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, è possibile emanciparsi dalla regola dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014 ed effettuare assunzioni in base ai nuovi parametri; per contro, in caso di coefficiente di sostenibilità negativo (al di sopra della soglia massima di “virtuosità”), si torna alla regola del turn-over, ma nella misura più restrittiva prevista dallo stesso art. 33 (ossia, sino al 2024, «un turn-over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn-over pari al 30 per cento»). Qualora poi il coefficiente di sostenibilità dell’ente si collochi nelle prime due fasce, ma 6 manchino gli altri presupposti previsti dall’art. 33 per il trattamento più favorevole, torna ad applicarsi la regola generale dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014 (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza 11 aprile 2022, n. 7)”.
Si tratta di un’interpretazione del tutto infondata. L’articolo 33 del d.l. 34/2019 propone un sistema assolutamente incompatibile col limite alle assunzioni basato sulla percentuale del turn over disciplinato dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.
Infatti, tale sistema prescinde completamente dalla verifica del rapporto spesa di personale e media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, limitandosi a considerare possibile assumere, a regime, entro un importo pari al 100% della spesa per le cessazioni dell’anno precedente.
Le regole fissate dal d.l. 34/2019 sono totalmente diverse e incompatibili. Tale incompatibilità non riguarda solo gli enti virtuosi, il cui rapporto spesa di personale/entrate dia vita ad un valore inferiore ai valori soglia di cui alla tabella 4 del DM 17.3.2020, ma anche per gli enti non virtuosi.
Infatti:
- quelli con un valore soglia superiore ai limiti della Tabella 4 del DM, ma inferiori ai valori della Tabella 3 di cui all’articolo 6 del medesimo DM “non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”; dunque, il parametro non è affatto la spesa del personale cessato l’anno precedente, ma pur sempre il rapporto tra spesa di personale ed entrate in valore assoluto;
- quelli con valore soglia superiore anche alla Tabella 3 dell’articolo 6 del DM invece sono obbligati “un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”; si tratta di una percentuale di turn over del tutto assente nelle previsioni dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 e, comunque, condizionato pur sempre dalla verifica del rapporto spesa di personale/entrate e finalizzato al rientro progressivo nei valori soglia di virtuosità.
Pertanto, se per un verso la Sezione Autonomie coglie nel segno nel rilevare che, in assenza di una deroga legislativa espressa, incrementi alla spesa di personale connessi a norme di legge che anticipino i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (come nel caso del d.l 145/2023, convertito in legge 191/2023) o a rinnovi contrattuali non possono essere esclusi dal rapporto spesa di personale/entrate, sicchè spetta agli enti agire su altre voci di spesa di personale in riduzione o sull’incremento delle entrate per mantenere l’equilibrio. Per altro verso, la ricostruzione offerta del quadro normativo sulle facoltà assunzionali è certamente erroneo.
La Sezione ritiene che resti “impregiudicata la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014, ad eccezione di collocazione del comune nella c.d. terza fascia, nell’ambito della quale la facoltà assunzionale per turn-over è inferiore al 100% e, per il regolatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 d.a.”.
L’articolo 3, comma 5, del 90/2014 è totalmente disapplicato, come visto sopra. Certo, gli enti virtuosi possono anche assumere entro una spesa inferiore a quella consentita dal valore soglia e potenzialmente identica a quella del 100% della spesa per cessazioni dell’anno precedente, ma si tratterebbe letteralmente di un caso. I comuni non virtuosi, invece, non possono fare alcun riferimento all’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, perchè prevede nella sostanza facoltà assunzionali maggiori di quelli consentiti dal d.l. 34/2014.
Risulta quindi non condivisibile il principio di diritto affermato, nella parte in cui la Sezione ritiene che “Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente”.
Infatti, l’articolo 5 del DM 17/3/2024, ai fini della prima applicazione del sistema delle facoltà assunzionali basato sul principio di sostenibilità “fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato” dalla Tabella 2 del DM. Nè il DM, nè l’articolo 33 del d.l. 34/2019 fanno alcun richiamo, esplicito o implicito alle regole del turn over disposte dall’articolo 3, comma 5, la cui reviviscenza è frutto di un’invenzione della Sezione Autonomie, del tutto priva di basi normative.
E’, in ultimo, da notare che il disegno di legge di bilancio 2025 aiuta a smentire la ricostruzione della Sezione Autonomia, laddove reintroduce ex novo il sistema del turn over per gli enti con oltre 20 dipendenti. Infatti, da un lato il disegno di legge non richiama per nulla l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, evidentemente perchè abrogato implicitamente dal d.l. 34/2019; dall’altro lato, lascia ferme proprio le disposizioni del d.l. 34/2019, rispetto alle quali il turn over entro il 75% della spesa delle cessazioni del 2024, per l’anno 2025, costituisce una deroga.
