Ferie ed assenze: il salario accessorio erogabile

Un nuovo fronte di contenzioso si sta aprendo nella gestione dei dipendenti degli enti locali e, più in generale, di tutte le PA. Da un lato, i CCNL -in particolare degli enti locali e delle regioni- stabiliscono che le indennità di turnazione, per le condizioni di lavoro (che ricordiamo ha preso il posto del rischio,…

Data

Categoria

Un nuovo fronte di contenzioso si sta aprendo nella gestione dei dipendenti degli enti locali e, più in generale, di tutte le PA. Da un lato, i CCNL -in particolare degli enti locali e delle regioni- stabiliscono che le indennità di turnazione, per le condizioni di lavoro (che ricordiamo ha preso il posto del rischio, del disagio e del maneggio valori), per i vigili che lavorano all’esterno e per la reperibilità non spettano durante i periodi di ferie, durante le assenze (ivi comprese quelle per i permessi retribuiti) e quando non vengono effettivamente svolte le attività che costituiscono il presupposto per la loro erogazione.

Dall’altro, la Corte di Giustizia Europea e la sezione lavoro della Corte di Cassazione traggono in modo consolidato (da ultimo la sentenza n. 6282/2025) conclusioni diverse: i dipendenti durante le ferie e durante i periodi in cui legittimamente godono della possibilità di assentarsi hanno diritto allo stesso trattamento economico che normalmente viene loro erogato per lo svolgimento delle mansioni ad essi assegnate. In tal modo essi non sono “scoraggiati” dalla utilizzazione delle possibilità di assenza consentite dal legislatore e dai contratti nazionali.

Occorre inoltre aggiungere che si ascrive al secondo filone la sentenza della Corte di Cassazione n. 25840/2024, che ha esteso tale principio anche ai ticket sostitutivi della mensa ed ancora che i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali e delle regioni non disciplinano la erogazione delle indennità di specifiche responsabilità e, per il personale dell’area di vigilanza, di quella di funzione durante i periodi di assenza, a partire da quelli per la fruizione delle ferie.

L’Aran si è espressa al riguardo in modo dubitativo, ma ha espresso più volte una propensione per la loro non erogazione o, quanto meno, per una loro limitazione, durante i periodi di assenza. Nel parere 34211/2025, nel ricordare che la materia è rimessa alla contrattazione decentrata integrativa, ha chiarito la necessità che “anche per questa voce indennitaria, debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso”.

CHE FARE?

E’ aperto in molte PA, ma non vi è dubbio che la questione sarà posta in tutti gli enti, il dubbio su che cosa fare rispetto alle richieste avanzate dai dipendenti e dalle organizzazioni sindacali della erogazione di questo compenso e sul riconoscimento degli arretrati.

La prima risposta è che le amministrazioni devono rigettare la richiesta. In questa direzione vanno le seguenti 2 indicazioni:

  1. l’applicazione del divieto legislativo di estensione del giudicato nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
  2. la impossibilità di disattendere le previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Sul primo versante ricordiamo le previsioni dettate dall’articolo 1 comma 132 della legge n. 311/2004, che sono state rese permanenti dall’articolo 41, comma 6, del d.l. n. 207/2008, per il quale “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche”. Dal che se ne trae la conseguenza che le sentenze in materia di lavoro pubblico non sono applicabili al di là del caso specifico. A parte i dubbi sulla citata disposizione, è comunque del tutto evidente che diventa difficile per le PA non tenere conto di orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati e che espongono l’ente al rischio di esiti negativi negli eventuali contenziosi.

Sul secondo versante, è indubbio che le PA debbano dare applicazione alle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare nel caso in cui esse pongono delle limitazioni dei costi.

Ciò che deve essere comunque sottolineato e ricordato è che gli oneri per la erogazione di questi compensi vanno posti a carico dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa, a partire da quello del 2025 per gli eventuali arretrati.

Solamente le risorse necessarie per la corresponsione dei buoni pasto vanno posti a carico dei bilanci delle amministrazioni.

LE INDICAZION DELLA CORTE DI CASSAZIONE

I dipendenti non devono essere scoraggiati dalla fruizione delle ferie a seguito del taglio del trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento delle proprie mansioni. Sono questi i principi fissati, in applicazione delle indicazioni della Corte di Giustizia della Unione Europea, dalle sentenze della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6282/2025, n. 35146/2023 e n. 25840/2024, che ha esteso tale principio anche alla erogazione dei buoni pasto. Le prime due sono riferite a compensi previsti per il personale viaggiante di società di trasporto; la terza è dettata con riferimento ad una società controllata da PA.

Ecco le principali indicazioni che sono contenute in queste pronunce, che ci forniscono il quadro di un orientamento giurisprudenziale consolidato: 

  1. sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro”, per cui ha diritto a ricevere tutti i compensi legati allo svolgimento delle proprie mansioni”;
  2. la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione ferie annuali retribuite contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.. qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”;
  3. la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale”; 
  4. a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore”;
  5. la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.

Occorre chiarire se le indennità di turnazione, di reperibilità, per le condizioni di lavoro, per i vigili che lavorano all’esterno, per le specifiche responsabilità e di funzione per il personale della polizia locale, debbano essere considerate come strettamente connesse alle mansioni svolte e quindi da remunerare anche durante le assenze. O se, in ragione del loro collegamento con le decisioni dell’ente e/o con lo svolgimento di specifiche attività e, quindi, con la possibile differenziazione anche per il personale inquadrato nello stesso profilo, ad esse non si applichi la tutela dettata dalla giurisprudenza di origine comunitaria che prevede la loro erogazione durante i periodi di assenza retribuita.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…