Nella sentenza n. 503/2024, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito, per l’ennesima volta, che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità corrispondenti alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non lo convertirebbe in una procedura di gara, né abiliterebbe i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
