Fondi agli Enti locali per infrastrutture e sociale (l. di bilancio 2024)

Dopo aver predisposto una raggruppamento complessivo delle previsioni di maggiore rilievo per i Comuni contenute nella l. di bilancio 2024 (l.213/2023), si procederà, con specifiche tabelle, a concentrare l’attenzione su alcune di esse. Diamo uno sguardo ai Fondi agli Enti locali per infrastrutture e sociale.                              Articolo 1, commi 551-553, L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024): Fondi agli…

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Dopo aver predisposto una raggruppamento complessivo delle previsioni di maggiore rilievo per i Comuni contenute nella l. di bilancio 2024 (l.213/2023), si procederà, con specifiche tabelle, a concentrare l’attenzione su alcune di esse. Diamo uno sguardo ai Fondi agli Enti locali per infrastrutture e sociale.

                             Articolo 1, commi 551-553, L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024): Fondi agli Enti locali per infrastrutture e sociale  
Cosa prevede?

L’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di due fondi (uno di parte corrente e uno di conto capitale) da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Nel particolare
il fondo di parte corrente è destinato all’attuazione di misure per gli Enti locali in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura;

il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.  
Come avviene la ripartizione?

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della Manovra. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del d.lgs. n. 229/2011.  

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