Fondo della contrattazione decentrata dei dirigenti: ennesimi errori inaccettabili della Cassazione

La Cassazione perservera in letture del tutto fuorvianti della disciplina del rapporto di lavoro, a partire dalla deleteria e totalmente infondata considerazione dell’obbligatorietà del periodo minimo triennale della durata degli incarichi a contratto. Ad approfondire la distanza tra le disposizioni normative e contrattuali e le chiavi di lettura del tutto contrastanti fornite dagli ermellini, sta…

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La Cassazione perservera in letture del tutto fuorvianti della disciplina del rapporto di lavoro, a partire dalla deleteria e totalmente infondata considerazione dell’obbligatorietà del periodo minimo triennale della durata degli incarichi a contratto.

Ad approfondire la distanza tra le disposizioni normative e contrattuali e le chiavi di lettura del tutto contrastanti fornite dagli ermellini, sta appunto la sentenza 13292, che in tema di determinazione del salario accessorio contiene una serie di affermazioni tutte profondamente sbagliate:

  1. nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato (Cass. n. 9645 del 2012);
  2. la prevista limitazione dell’incremento finanziario del fondo di cui trattasi alle sole posizioni organizzative dirigenziali effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica;
  3. il CCNL Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali del 23 dicembre 1999, articolo 26, va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo in esso previsto deve tenersi conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte all’interno dell’organico dell’ente e che lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato;
  4. l’articolo 110, comma 3, del d.lgs. 267/2000, non è “di ostacolo all’inclusione dei dirigenti assunti a termine nel riparto delle risorse del Fondo: a) depone anzitutto in tal senso l’esigenza di evitare un aggravio di spesa a carico dell’Ente pubblico, come gia’ posto in evidenza da Cass. n. 9645 del 2012; b) e’ poi da rilevare che la norma di legge e la norma di fonte collettiva appartengono a piani diversi, poichè prevedere che il trattamento economico ed un’eventuale indennità ad personam per i dirigenti a tempo determinato sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale, ancora in un’ottica del tutto trasparente di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, non esclude la possibilità di fare ricorso al Fondo per il pagamento delle voci retributive accessorie cui lo stesso è preordinato”.

L’insieme delle prime tre affermazioni è puntualmente smentito, come evidenziato prima, sia dalle norme, sia dalla logica loro attuativa.

L’ordinanza rinviene nell’articolo 26 del Ccnl 23.12.1999 (applicabile ratione temporis) la norma dalla quale evincere la limitazione del fondo alle sole posizioni dirigenziali coperte, comprese quelle a tempo determinato.

Per brevità di esposizione, non riportiamo il testo dell’articolo 26. Basta andare a leggerlo, per scoprire che esso non contiene in alcuna sua parte nessuna indicazione minimamente coerente con quanto ritiene di evincere la Cassazione. Esattamente all’opposto, l’articolo 27, comma 1, del medesimo Ccnl dispone: “Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti”.

Il Ccnl contiene, quindi, un comando il cui contenuto è diametralmente contrario a quanto evince la Cassazione: gli enti sono tenuti a determinare il fondo, in base a tutte le funzioni dirigenziali previste, non limitandosi a quelle solamente coperte.

Laddove non tutte le posizioni fossero coperte, basta attuare quel che stabiliscono le regole di contabilità pubblica: le risorse del fondo vanno in economia, o possono essere utilizzate per coprire gli eventuali interim.

Ricordiamo che il Ccnl del 1999 non aveva un’esplicita disciplina di regolazione degli incarichi ad interim, ricavata solo in via interpretativa dall’Aran e poi confluita nel vigente Ccnl 17.12.2020 (articolo 58, comma 1): “Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico”.

Un banale esercizio di aritmetica evidenzia che se non si finanziano tutte le posizioni dirigenziali previste, non è materialmente possibile compensare l’interim. Infatti, il finanziamento dell’interim funziona così:

n. dirigenti5
Fondo200.000,00
di cui
posizione170.000,00
risultato30.000,00
Posizione
Dir 145.000,00
Dir 240.000,00
Dir 335.000,00
Dir 430.000,00vacante
Dir 520.000,00
170.000,00
spesa effettiva140.000,00
valore interim=30% di 30.0009.000,00
spesa+interim149.000,00

Se il fondo fosse limitato ai soli 4 dirigenti in servizio immaginati dall’esempio, non vi sarebbe possibilità alcuna di finanziare, come risultato, l’interim conferito a copertura della posizione vacante.

In quanto all’affermazione 4, stupisce davvero che la Cassazione possa dare vita ad una lettura in plateale contrasto con la legge.

L’articolo 110, comma 3, del d.lgs 267/2000 è imperativo e chiarissimo: “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.

La norma vieta alle amministrazioni locali di imputare eventuali indennità ad personam riconosciute ai dirigenti a contratto sia al costo contrattuale, sia al personale.

Si tratta di un divieto insuperabile che non consente alle amministrazioni locali di imputare al salario accessorio spese che, del resto, sono totalmente arbitrarie, attivate in considerazione del profilo strettamente individuale e personale dell’incaricato. Se gli amministratori che conferiscono l’incarico a contratto ritengono che l’incaricato sia meritevole di un trattamento economico extra contrattuale, tale scelta non può che gravare sul bilancio: gli amministratori, insomma, “paghino” sottraendo risorse del bilancio ad altre finalità, l’ad personam riconosciuto al dirigente a contratto. I cittadini, poi, sapranno valutare.

Ritenere che gli enti, invece, possano egualmente imputare l’ad personam al fondo è un errore gravissimo, da matita blu, davvero inaccettabile.

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