Gara digitale, il malfunzionamento della piattaforma va provato

L’impresa concorrente che partecipa ad una gara digitale assume l’onere di provare l’eventuale malfunzionamento della piattaforma. Così TAR Friuli, sentenza n. 211/2026. La questione controversa Una impresa, concorreva ad una gara per l’affidamento del servizio di trasporto documenti, impugnando i provvedimenti con i quali la stazione appaltante aveva respinto l’istanza di riammissione in gara con…

Data

Categoria

L’impresa concorrente che partecipa ad una gara digitale assume l’onere di provare l’eventuale malfunzionamento della piattaforma. Così TAR Friuli, sentenza n. 211/2026.

La questione controversa

Una impresa, concorreva ad una gara per l’affidamento del servizio di trasporto documenti, impugnando i provvedimenti con i quali la stazione appaltante aveva respinto l’istanza di riammissione in gara con riserva.

L’impresa aveva precisato che durante il tentativo finale di invio dell’offerta, si sarebbe verificato un evento tecnico che avrebbe interrotto il processo di trasmissione dell’offerta stessa.

A fronte della segnalazione, nell’interfaccia della piattaforma, della dicitura “stati ambigui”, avrebbe continuato ad operare sulla stessa, confidando nell’avvenuta trasmissione della propria offerta e solamente in occasione della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative, avrebbe appreso, per la prima volta, della mancata ricezione dell’offerta.

La decisione

I giudici hanno rilevato che risultava innanzitutto evidente che, pur avendo ammesso di non aver ricevuto alcun messaggio di conferma dell’avvenuto caricamento della propria offerta sulla piattaforma, ma solamente messaggi ambigui, la ricorrente aveva lasciato decorrere ben tre settimane senza richiedere qualsivoglia chiarimento alla Stazione appaltante.

Il Gestore della piattaforma aveva comunque precisato che sulla base di quanto riportato e dalle analisi condotte, non risultavano evidenze di malfunzionamenti della piattaforma dalla data di pubblicazione della procedura fino alla scadenza della stessa.

In ogni caso dalla relazione del Gestore si evinceva, comunque, che c’era stato un intervento sulla piattaforma, ma che lo stesso era stato accompagnato da una serie di messaggi che avrebbero dovuto allarmare chi, come la ricorrente, era avvezza alle gare telematiche, espletate peraltro sulla medesima piattaforma.

Dagli approfondimenti svolti dal RUP risultava documentalmente provato che il mancato caricamento dell’offerta sulla piattaforma era addebitabile al comportamento tenuto dalla ricorrente, che con evidenza non era risultato conforme alla diligenza che deve connotare l’attività dell’operatore economico che partecipa ad una gara su piattaforma telematica, il cui funzionamento risulta ben noto.

Le conclusioni

I giudici hanno richiamato il generale principio di autoresponsabilità secondo cui ciascun concorrente “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione” (Ad Plen n. 9/2014).

Con specifico riferimento alle gare telematiche, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell’Amministrazione, che il Collegio ha condiviso, è stato evidenziato che, in virtù di detto principio, “il caricamento tempestivo della documentazione sulla piattaforma telematica costituisce prestazione doverosa rientrante nella categoria delle obbligazioni di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta (consistente nella specie nel caricamento dei documenti richiesti nel sistema informatico a ciò dedicato) e può liberarsi dalle conseguenze giuridiche del ritardo soltanto provando che ‘l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile’ (arg. ex art. 1218 cod. civ.)” (Tar Lazio sez I, 4.7.2025 n. 13209), prova che nel caso di specie non era stata fornita.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è pertanto stato respinto.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…