Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1649 del 28 gennaio 2026, chiarisce che la mera pendenza di un contenzioso non consente di sospendere la procedura di gara, salvo un provvedimento cautelare del giudice. La sospensione “prudenziale” è vietata dall’art. 1, comma 3, dell’Allegato I.3 al d.lgs. 36/2023, e l’amministrazione non deve motivare la scelta di proseguire perché vincolata dalla norma. Inoltre, lo stop può esporre la stazione appaltante a responsabilità erariale, ad esempio se comporta proroghe tecniche a condizioni peggiorative.
