La dichiarazione falsa o fuorviante assume rilevanza quale grave illecito professionale di cui all’art. 95 del codice dei contratti.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 8661/2025.
Il caso esaminato
Un operatore economico aveva interposto appello avverso la sentenza del primo giudice che aveva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione, a favore di altro operatore economico, per la fornitura di sistemi di scansione mobile.
Nello specifico, la contestazione si riferiva al fatto che la società aggiudicataria era stata esclusa (da parte di una p.a. estera) da una gara per fornitura di scanner.
In relazione all’episodio in questione, la ricorrente riteneva che tale circostanza comprovasse l’inaffidabilità dell’aggiudicataria, e concretizzasse comunque la causa di esclusione di cui agli artt. 95 e 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che qualificano in termini di grave illecito professionale l’avere fornito informazioni false e/o la condotta reticente.
Il primo giudice non aveva accolto il ricorso; seguiva il ricorso in appello.
La decisione del primo giudice
Secondo il TAR, l’art. 95, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 del codice dei contratti richiede che il grave illecito professionale del soggetto, come tassativamente declinato all’art. 98 del Codice, abbia reso dubbia la sua integrità o affidabilità, mentre l’art.98, comma 2 d.lgs.n.36/2023 detta le condizioni perché si possa configurare il grave illecito professionale (comma 2), ossia: l’integrazione della fattispecie tassativamente delineata dal comma 3; l’idoneità a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico; la sussistenza di mezzi di prova adeguati ( disciplinati dal comma 6), consistenti nella “presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente”.
Dal predetto quadro normativo si evincerebbe che il contegno informativo, per essere rilevante, ossia per integrare il grave illecito professionale, suscettibile di essere apprezzato dalla stazione appaltante (giammai trattandosi peraltro di sanzione espulsiva automatica), deve essere tale da mettere in dubbio l’affidabilità (ovvero la capacità professionale del soggetto e quindi l’attitudine a realizzare correttamente la commessa) e/o l’integrità (la sua attitudine alla probità ed al rispetto delle regole).
Secondo i giudici, il fatto non segnalato alla Stazione appaltante non poteva assurgere a reticenza rilevante quale potenziale grave illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 36/2023, giacché non rappresentava né una pregressa esclusione da una pubblica gara – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – (ma unicamente un mancato invito ad una procedura negoziata), né un episodio concretizzante un illecito commesso dall’operatore o comunque ascrivibile a suoi qualificati esponenti, nè una negligente esecuzione di una precedente commessa, non essendo il fatto in questione ascrivibile ad un comportamento dell’operatore economico, bensì (unicamente) alla decisione di un’amministrazione pubblica (estera) di non invitare la società alla procedura negoziata per ragioni che, a torto o a ragione, attenevano alla discrezionalità dell’ente e nella salvaguardia degli interessi nazionali di quel paese.
La decisione del Collegio
I giudici hanno affermato che la presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
Conclusioni
A parere del Collegio, nell’ipotesi di specie difettava sia l’omissione informativa idonea a influenzare la decisione sulla selezione dell’amministrazione, che il mezzo adeguato di prova, in quanto l’informazione omessa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, lungi dal rendere evidente il ricorrere di una situazione escludente, in grado di influire sulla decisione sull’ammissione della Stazione appaltante, afferiva non ad una esclusione da una procedura di gara o a un inadempimento nell’esecuzione di precedenti commesse, ma a un mancato invito a una procedura negoziata.
