Il giudizio di anomalia dell’offerta deve sempre essere riferito ad aspetti complessivi e non analitici o parcellizzati. Vanno, pertanto, tenuti in considerazione aspetti complessivi e globali, senza che l’attenzione venga concentrata su singole voci di prezzo.
Inoltre, qualora il RUP aderisca alle spiegazioni fornite dall’operatore economico, è ormai da tempo riconosciuta la possibilità di redigere la motivazione per relationem.
Questi sono gli insegnamenti che la giurisprudenza continua a fornire ai RUP delle stazioni appaltanti. Un ulteriore contributo interpretativo che viaggia in tale direzione, lo ritroviamo nella pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma, sez. I Bis, del 2 gennaio 2025, n. 42.
Il caso trattato
Una Stazione Appaltante aveva bandito una procedura d’appalto per la conclusione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo. Un concorrente impugnava a tappeto tutti gli atti della procedura, contestando l’aggiudicazione dell’appalto.
Nello specifico, tra le censure sollevate, veniva contestata la correttezza del procedimento di accertamento dell’anomalia dell’offerta condotto dal RUP, il quale non si sarebbe adeguatamente soffermato sulle singole voci di costo indicate dall’aggiudicataria nella propria offerta.
Anche la motivazione fornita dal RUP in merito alla non anomalia dell’offerta, sarebbe stata, a detta della ricorrente, lacunosa.
Il giudizio del collegio
I giudici hanno rammentato che, secondo consolidati principi “la verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, quanto piuttosto la verifica della sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato su singole voci di prezzo o, come nella specie, dei ricavi” (v.si ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283) e costituendo la valutazione di anomalia “espressione della discrezionalità di cui è titolare in materia l’amministrazione, il relativo sindacato del giudice amministrativo non può superare l’apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo del tutto preclusa al giudice qualsiasi forma di un’autonoma verifica ferma restando la corretta individuazione del substrato fattuale della valutazione e delle disposizioni normative da applicare.” (v.si Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620).
La motivazione nel giudizio di anomalia
Il Collegio ha aggiunto che la motivazione analitica del giudizio di anomalia si rende necessaria tutte le volte in cui la valutazione effettuata fornisca un esito di non congruità dell’offerta sottoposta alle verifiche.
Quando invece il giudizio è positivo, la valutazione dell’amministrazione può essere motivata anche per relationem, rinviano alle giustificazioni fornite dell’impresa (si veda: Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1655).
Conclusioni
Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che la stazione appaltante non avesse condotto in modo scorretto il giudizio di anomalia dell’offerta.
Infatti, secondo il Collegio rientrava nella discrezionalità dell’Amministrazione reputare congrua la cifra con cui l’impresa vincitrice affermava di poter realizzare le attività oggetto d’appalto (sebbene sensibilmente inferiore ai costi standard); tale valutazione, quindi, non risultava manifestamente abnorme o illogica, tanto più a fronte di un soggetto imprenditoriale di cui emergeva dagli atti (e dai precedenti giurisprudenziali) una consolidata esperienza nel settore e nell’utilizzo di spiccate economie organizzative, senza, del resto, che la ricorrente avesse allegato prova di inadempimenti dell’aggiudicataria in pregresse esperienze contrattuali.
Pertanto, il ricorso è stato respinto.
