Gli infiniti equivoci sulla durata degli incarichi a contratto

L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, 4.12.2024, n. 31005, è l’ennesima brutta pagina del libro degli equivoci che gli ermellini scrivono ininterrottamente da oltre 10 anni, cioè dalla sciagurata sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, che, in aperto contrasto con le chiarissime previsioni dell’articolo 110, comma 3, del d.lgs 267/2000 ha introdotto un diritto all’inesistente durata…

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L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, 4.12.2024, n. 31005, è l’ennesima brutta pagina del libro degli equivoci che gli ermellini scrivono ininterrottamente da oltre 10 anni, cioè dalla sciagurata sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, che, in aperto contrasto con le chiarissime previsioni dell’articolo 110, comma 3, del d.lgs 267/2000 ha introdotto un diritto all’inesistente durata minima triennale degli incarichi a contratto negli enti locali.

Non ci si sofferma sui clamorosi errori alla base di questa scellerata interpretazione, che comunque è fonte della paradossale vicenda esaminata dall’ordinanza richiamata sopra.

In questo caso, la Cassazione respinge il ricorso presentato da un comune avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello lo aveva condannato a risarcire il danno ad un dirigente incaricato a contratto, per averne disposto la cessazione anticipata.

E’ da precisare che l’ordinanza in questione non ha direttamente a che vedere con la questione della durata minima triennale, poiché essa, in base al filone aperto nel 2014, riguarda la questione della legittimità che un incarico a contratto scada insieme con quello del sindaco, o sia necessario che si garantisca la durata minima triennale.

L’ordinanza scaturisce da ben altra situazione e cioè il recesso anticipato, sembra di capire ad nutum, nei confronti di un dirigente a contratto, segnatamente un ingegnere posto al vertice dei servizi tecnici di quel comune, non dovuto alla cessazione anticipata del mandato del sindaco.

A colpire è la circostanza che gli esiziali effetti della giurisprudenza avviata con la sentenza della Cassazione 478/2014 stanno producendo come di riflessi condizionati nei confronti dei giudici di merito, che laddove trovino la situazione di una cessazione anticipata, sfoderano la questione della durata minima imposta dalla legge e l’inderogabilità per contratto.

Da quanto si evince leggendo l’ordinanza, la Corte di appello ha considerato il recesso anticipato illecito, perché sarebbe ammissibile solamente l’ipotesi della risoluzione di diritto collegata al dissesto dell’ente o ad una situazione di deficit strutturale e non è dato modo agli enti di prevedere lecitamente, nemmeno col contratto, una diversa causa di risoluzione.

Non è dato comprendere esattamente quale sia stata la ragione del recesso disposto dal comune interessato. C’è da ricordare che, comunque, il recesso anticipato è previsto per responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs 165/2001, causa che integra, quindi, quelle previste dall’articolo 110, comma 4, del d.lgs 267/2000 che appunto prevede la risoluzione ex lege “nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie”.

Però, l’articolo 110 non può essere applicato a spizzichi e bocconi. Come è cessazione ex lege quella disposta dal comma 4, altrettanto lo è quella stabilita dal comma 3, primo periodo: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.

E’ davvero singolare che l’articolo 110 del Tuel sia letto, come dire, con occhiali bifocali, che cambiano la visione a seconda dei casi: talvolta lo si considera norma subordinata alle previsioni dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001 (errore enorme: quella norma riguarda solo i dirigenti di ruolo); talaltra, invece, norma speciale.

Ma un altro aspetto della vicenda appare francamente oltre l’assurdo: in corso di giudizio di appello è emerso che l’incaricato a contratto:

  1. è stato assunto per assolvere alle funzioni di dirigente di un servizio specifico ed ordinario dell’ente, ma mediante il comma 2 dell’articolo 110, riservato, invece, alla possibilità di assumere dirigenti a contratto extra dotazione organica e, dunque, da preporre non ad unità operative competenti alle funzioni normali dell’ente, ma a specifiche necessità non ordinarie;
  2. è stato autorizzato a continuare a svolgere la libera professione: ma, ad un dipendente pubblico, qual è chi venga assunto sia pure a contratto, ciò è del tutto vietato dalla legge.

Tanto la caccia alle streghe della durata minima triennale obnubila ormai le decisioni e le condiziona, che nessuno ha evidenziato queste plateali illegittimità, passate al vaglio di diversi giudizi come nulla fosse, come tutto fosse normale. Ma, purtroppo, invece si tratta di vizi di legittimità estremamente gravi, che evidenziano sinteticamente alcune tra le maggiori storture a cui si presta costantemente l’istituto degli incarichi a contratto. Uno tra i più deleteri per la spesa e l’interesse pubblici, specie per la mancanza di qualsivoglia tipo di controllo preventivo di legittimità.

Per altro, come si nota, gli incarichi “fiduciari”, persino connotati da un animus (illegittimo) particolarmente favorevole all’incaricato, tanto da autorizzarlo a continuare a svolgere attività lavorativa libero professionale, comunque non sollevano certo da rischi di contenzioso. Un disastro, che nessuno ha, però, voglia di sanare, con una profondissima riforma del funesto articolo 110 del d.lgs 267/2000.

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