I comuni non possono decidere da sè di aumentare i compensi per gli amministratori delle società partecipate

 E’ un esempio paradigmatico di quanto accade troppo spesso negli enti locali, ove è molto diffuso il diritto “fai da te”, la delibera di giunta del comune di Roma n. 367/2025. Con tale provvedimento, il comune aumenta i compensi degli amministratori delle società partecipate, in base ai seguenti presupposti: Ma, cosa prevede l’articolo 11, comma…

Data

 E’ un esempio paradigmatico di quanto accade troppo spesso negli enti locali, ove è molto diffuso il diritto “fai da te”, la delibera di giunta del comune di Roma n. 367/2025.

Con tale provvedimento, il comune aumenta i compensi degli amministratori delle società partecipate, in base ai seguenti presupposti:

  1. la sentenza 9 luglio 2025, n. 135 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, del d.l. 66/2014 laddove ha fissato il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente;
  2. nelle more dell’emanazione del citato decreto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 175/2016, i compensi massimi previsti dall’Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 52 del 12 aprile 2016 siano rimodulati in aumento, al fine di garantire le professionalità adeguate al ruolo richiesto, sempre nel rispetto del criterio di rigore e contenimento dei costi”.

Ma, cosa prevede l’articolo 11, comma 6, del d.lgs 175/2016? “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”.

Ora, è evidente che nella parte nella quale la disposizione sopra riportata limita i compensi alla soglia dei 240.000 euro dichiarata incostituzionale, essa non sarà applicabile. Ma, non è questo il tema.

Il problema consiste nell’osservazione molto banale che l’articolo 11, comma 6, del d.lgs 175/2016 riserva in via esclusiva al solo Ministero dell’economia la competenza a definire, con proprio decreto, i compensi per gli amministratori locali; per altro, tale decreto, nel caso degli enti locali, richiede anche l’intermediazione dell’intesa della Conferenza unificata.

Si nota, dunque, l’assenza totale della benchè minima attribuzione ai comuni di competenza ad adottare propri provvedimenti di adeguamento dei compensi “nelle more” del decreto ministeriale.

Adottare, quindi, una delibera come quella del comune di Roma significa esercitare una competenza del tutto priva di titolo, in plateale violazione della legge. In poche parole, quindi, si tratta di porre in essere provvedimenti del tutto illegittimi.

Non si può, quindi, condividere la posizione espressa da S. Pozzoli con l’articolo “Società, Roma apre la strada ai compensi aggiornati”, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20.10.2025, nel quale l’Autore ritiene la decisione del comune non solo corretta, ma addirittura un modello per altre amministrazioni.

Certo, le argomentazioni in via di fatto espresse dal Pozzoli non sono prive di contenuto: è vero che il decreto si attende da quasi 10 anni e che la sentenza 135/2025 della Consulta ha evidenziato uno dei tanti aspetti del populismo spacciato per spending review. Ma, i comuni, come qualsiasi altra amministrazione, debbono comunque rispettare il principio di legalità.

Di decreti mai adottati, necessari però per un’amministrazione più efficiente e corretta, ve ne sono centinaia di esempi. Non per questo le amministrazioni prive della competenza a decidere in materia possono surrogare i ministeri competenti, con provvedimenti “fai da te”.

Ritenere corretto questo modo di agire, significa spingere verso un’amministrazione incontrollata ed arbitraria, ancor più di quanto già non lo sia – con specifico riferimento agli enti locali – a causa dell’indebolimento estremo della figura del segretario comunale e dell’eliminazione di controlli esterni preventivi di legittimità e della funzione solo cosmetica dei controlli interni, mai capaci di impedire provvedimenti infondati ed illegittimi.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te