I comuni possono evitare i concorsi tenuti esclusivamente in forma telematica?

Gli oneri per la gestione dei concorsi in forma solo telematica sono molto alti, tra acquisto o noleggio di sale ed attrezzature. E’ un fatto notorio, col quale le amministrazioni si sono dovute confrontare a partire dal 2021. L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche generalmente è positivo e può contribuire a standardizzare e velocizzare le…

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Gli oneri per la gestione dei concorsi in forma solo telematica sono molto alti, tra acquisto o noleggio di sale ed attrezzature. E’ un fatto notorio, col quale le amministrazioni si sono dovute confrontare a partire dal 2021.

L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche generalmente è positivo e può contribuire a standardizzare e velocizzare le attività. Ma, occorrono in ogni caso corrette valutazioni del rapporto tra costi e benefici, perché non si può amministrare, cioè utilizzare oculatamente risorse finalizzate a specifici obiettivi, in base a slogan.

Uno dei difetti della legislazione recente è proprio questo: dettare disposizioni precettive anche riferite a come gestire materialmente le procedure e con quali risorse, in base a preconcetti generali ed estendendo un archetipo universale anche a realtà in cui, concretamente, tale modello astratto rivela più disfunzioni o costi che altro.

Basti un solo esempio per svelare che non sempre l’informatica risponde pienamente agli obiettivi attesi: la carta di identità elettronica. Molti si ricordano bene che quando il documento veniva rilasciato in forma cartacea, in 45 minuti al massimo, compreso tempo di percorrenza, attesa e produzione, si usciva dall’ufficio anagrafe con la carta in tasca. Oggi, che è divenuta elettronica e gestita mediante sistemi informatici e telematici occorre l’appuntamento on line, che si ottiene giorni o settimane dopo; una complessa gestione operativa allo sportello, da cui si esce con mezzo pin e per avere l’altro mezzo, col pezzo di plastica, aspettare altri 10 giorni. Nulla di più lontano dalla “semplificazione”.

Tornando ai concorsi, sembra evidente l’errore di aver voluto considerare la normativa connessa all’emergenza, cioè l’articolo 10 del d.l. 44/2021 convertito in legge 76/2021, in un modello generale ed assoluto, da estendere anche all’ordinaria gestione dei concorsi. Una scelta operata col d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022.

Se di tale norma va apprezzato come effettiva semplificazione la creazione di un punto di accesso unico per la pubblicazione dei bandi, il caricamento dei curriculum, le candidature e la gestione delle comunicazioni tra amministrazioni e candidati (stiamo parlando del portale InPa), non condivisibile è, invece, la previsione che impone di gestire ogni concorso con sistemi telematici ed informatici.

Il Legislatore si è trasformato in “capo ufficio” ed ha introdotto nel d.lgs 165/2001 l’articolo 35-quater, rubricato “Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale” i cui contenuto e tenore sono proprio da documento interno, nemmeno di natura regolamentare, col quale un’amministrazione decide di gestire un concorso.

Della norma, criticabile sotto moltissimi aspetti, qui ci interessan l’esordio e la lettera b) del comma 1: “I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all’articolo 3, prevedono:

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”.

La previsione normativa è formulata in modo imperativo, poiché utilizza l’indicativo presente e, quindi, va letta nel senso di “dover prevedere” l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

La domanda che si pone è: qualcuno ha fatto, come sarebbe necessario (ma, in realtà mai realizzato) una valutazione di impatto normativo della disposizione? La risposta pare chiara: no.

Chi ha formulato la norma ha considerato solo una parte delle evidenze istruttorie sull’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, quella, cioè, legata alla narrazione che essi siano sempre la panacea contro la burocrazia, anche se, poi, nei fatti, ciò non corrisponde sempre al vero.

Per fare un altro esempio, informatizzare iter (o, chi parla bene direbbe “processi”) ma utilizzando informatica e digitalizzazione come metafora della carta, non serve a nulla, perché si finisce per gestire gli stessi adempimenti, gli stessi passaggi, gli stessi tempi, facendo girare pixel invece di carta.

Informatica, telematica e digitale sono realmente utili quando consentono di svolgere le attività in altro modo: eliminando passaggi, riducendo oneri operativi, risparmiando tempi e costi.

Ora, non v’è dubbio che una gestione informatica e digitale di un concorso possa, potenzialmente, dare giovamento all’operatività. Infatti, a condizione di rispettare tutte le misure di sicurezza ed efficienza previste dalle regole tecniche:

  1. si memorizzano su un data base le prove scritte;
  2. si possono, quindi, recuperare in ogni momento ed in ogni sede;
  3. pertanto, le commissioni di concorso possono anche riunirsi da remoto telematicamente e correggere gli elaborati on line;
  4. sono possibili sessioni contemporanee svolte da più sedi;
  5. si forma e si aggiorna automaticamente la graduatoria.

Non parliamo di altri benefici operativi, quelli connessi a gestione di candidature e comunicazioni, perché quelli sono frutto di InPa, non di applicativi finalizzati al materiale svolgimento delle prove concorsuali.

I benefici evidenziati sopra, tuttavia:

  1. si riducono drasticamente di fronte alla necessità di una prova pratica di tipo tecnico, che richieda la presenza;
  2. soprattutto, sono specificamente utili per concorsi:
    1. svolti da grandi amministrazioni, territorialmente diffuse;
    2. con un elevato numero di candidati;
    3. con un potenziale altrettanto elevato numero di elaborati da correggere;
    4. con un cronoprogramma di molti mesi.

Concorrendo queste circostanze, affrontare il notevole costo della logistica e delle attrezzature telematiche necessarie (in particolare, sale attrezzate capaci di ospitare decine e decine di candidati) vale il risultato di aiutare ad accelerare i tempi del reclutamento e la materiale possibilità di assumere, obiettivo reale dei concorsi.

Ma, spostiamo l’attenzione sui concorsi di amministrazioni di piccole dimensioni. In Italia ve ne sono migliaia, in particolare nel complesso mondo degli enti locali, ove di “piccole dimensioni” sono quasi 7.000 sui circa 8.000 comuni esistenti, ma piccole sono Ipab, unioni di comuni, consorzi ed altri enti.

E’ noto da sempre che presso il comune piccolino, inerpicato sulla montagna, o lontano da flussi turistici o crocevia di vie di comunicazioni o nelle nebbie delle basse, l’appetibilità del posto messo a concorso non sia così ampia. L’idealtipo del comune con 3.000 o anche 5.000 o anche 10.000 abitanti riesce a malapena a raccogliere, a seguito di bandi, qualche decina di candidature. Divengono centinaia solo se si tratti di comune entro la cintura di qualche città più grande e facilmente raggiungibile.

Molto verosimilmente, un concorso gestito da questa tipologia di comuni, quindi, vede “ai blocchi di partenza” 50, 100, forse 300 (quando va super bene) candidati.

C’è da chiedersi se, date queste condizioni, valga la pena affrontare i costi ingenti di una gestione informatica delle prove. Considerando, per altro, che quale che sia il formato dell’elaborato, cartaceo o digitale, il tempo per correggerlo sempre quello resta.

Un concorso al quale partecipino alcune decine o centinaia di candidati non presenta i rischi di dilatazione dei tempi e difficoltà logistiche del mega concorso per decine o centinaia di posti con migliaia di candidati.

Gestire poche centinaia di candidati in 3-4 mesi è perfettamente possibile anche senza utilizzare strumenti informatici e digitali e senza doverne affrontare i costi.

Un Legislatore meno attratto dagli slogan avrebbe scritto, quindi, la norma citata sopra lasciando alla valutazione di opportunità di ciascuna amministrazione l’impiego e la sua estensione degli strumenti telematici, se funzionali ad esigenze di celerità e migliore gestione.

Ma, la norma, così come è scritta, vincola davvero sempre e comunque, a svolgere le prove utilizzando strumenti informatici e digitali?

Rileggiamola: “I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all’articolo 3, prevedono:

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali …”.

La formula non è dissimile da quella contenuta nelle parti abolite dell’articolo 10 del d.l 44/2021, che tutti lessero come obbligo di tenere le prove in modo informatico. Una lettura influenzata dal clima di emergenza, nel quale la norma del 2021 nacque.

Ma, terminata l’emergenza e letta con maggiore serenità, la disposizione sul piano squisitamente letterale non prevede affatto esplicitamente che ogni prova scritta debba svolgersi con strumenti informatici e digitali. Essa obbliga solo ad utilizzare tali strumenti, ma senza entrane le dettaglio di come e quando.

E’ certamente già rispondente alla norma utilizzare proprio il portale InPa come sistema di pubblicazione del bando, acquisizione delle candidature, loro verifica, fissazione delle date, scambio delle comunicazioni.

Basta questo per l’adempimento all’obbligo di utilizzare strumenti informatici e digitali? La risposta è affermativa. Il singolo ente non può essere forzato ad affrontare costi finanziari e logistici esorbitanti, se dimostra che negli stessi tempi riesce a gestire un concorso. D’altra parte, gli strumenti telematici possono risultare utili per un certo tipo di prove (ovviamente le preselezioni, ma anche l’erogazione di quesiti a contenuto chiuso), ma non per altri (un elaborato finalizzato ad esporre la conoscenza della materia tecnica per poi presentare un risultato connesso alla materia trattata, non richiede necessariamente l’utilizzo dell’informatica).

La norma, dunque, non può che essere letta come un precetto non idoneo a scendere nel dettaglio specifico delle attività: la valutazione di opportunità e costi benefici resta sempre un elemento specifico, irrinunciabile, dell’esercizio della discrezionalità amministrativa e della garanzia del buon andamento.

In ogni caso, i comuni hanno uno strumento potentissimo per superare ogni imbarazzo e gestire i concorsi in modo completamente digitale ed autonomo: avvalersi del sistema della formazione di elenchi di idonei, regolato dall’articolo 3-bis e seguenti del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021.

Tale norma, come è noto, consente agli enti di aggregarsi per gestire i concorsi, per altro anche in assenza di un fabbisogno di personale, mediante selezioni “uniche”, valevoli per tutti gli enti aderenti, a seguito delle quali formare elenchi di idonei all’assunzione.

In questi casi, l’aggregazione facilita una maggiore attrattività della proposta di reclutamento e rende potenzialmente ampio il novero delle candidature da gestire. La convenzione tra enti può comportare una compartecipazione pro-quota, e quindi limitata, agli oneri gestionali degli strumenti necessari per le selezioni, da affidare al comune “capofila”, che realizza per conto dell’aggregazione la selezione, appunto avvalendosi degli strumenti ed applicando alla lettera le indicazioni dell’articolo 35-quater, comma, lettera b), del d.lgs 165/2001.

I comuni aderenti a quel punto si ritroveranno con un elenco di persone selezionate, al quale attingere in maniera semplificata, semplicemente con un “interpello” rivolto agli idonei. Nell’eventualità che rispondano in più di uno, il singolo ente potrà limitarsi ad una limitata prova ulteriormente selettiva, ristretta ai soli idonei interessati alla possibilità di reclutamento. Nella maggior parte dei casi, questa ulteriore attività dovrebbe essere limitata davvero ad una limitata quantità di candidati, tale da non richiedere nessuna particolare necessità di impiego di strumenti informatici e digitali. In ogni caso, però, il comune, essendo aggregato ad una convenzione, potrebbe però avvalersi anche per questa specifica selezione degli strumenti e della logistica che l’aggregazione ha messo a disposizione.

Spingere, quindi, sull’applicazione più ampia possibile delle disposizioni dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 appare la soluzione migliore alle eccessive spigolosità e concessioni agli slogan che caratterizzano le riforme dei concorsi di questi mesi.

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