In molte amministrazioni locali ci si chiede se e come, in attesa del nuovo contratto nazionale, si possono aumentare le risorse per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Occorre subito ricordare che questi aumenti possono essere effettuati esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi nazionali di lavoro e che occorre garantire comunque il rispetto dei vincoli dettati dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, cioè il vincolo del non superamento del tetto del salario accessorio del 2016, vincolo che non si applica ai singoli fondi o alle singole voci, ma all’insieme delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. E cioè al fondo per la contrattazione decentrata, al fondo per il lavoro straordinario, alle risorse per le elevate qualificazioni, al fondo per la dirigenza ed alle somme destinate al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei segretari comunali e provinciali.
L’AUMENTO DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI IN SERVIZIO
Si deve subito ricordare che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono obbligate ad aumentare il fondo dei dipendenti e le risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni in caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018. La stessa disposizione si applica anche ai dirigenti nel caso di aumento del loro numero.
Tale vincolo è dettato dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, mentre la norma -per come letta dai decreti attuativi della Funzione Pubblica- non prevede la sua diminuzione nel caso di calo del numero dei dipendenti e/o dei dirigenti.
Con questo aumento occorre lasciare invariata la incidenza media pro capite del trattamento economico erogato ai dipendenti ed alle elevate qualificazioni, nonché ai dirigenti, nell’anno 2018.
Occorre evidenziare, concludendo su questo istituto, che il legislatore ha espressamente previsto che esso va in deroga rispetto al tetto del salario accessorio dell’anno 2016. Si deve inoltre aggiungere che questo incremento ha una natura obbligatoria e non è rimesso alla scelta discrezionale delle amministrazioni.
L’INCREMENTO PER L’ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Una possibilità molto ampia di aumento sia della parte stabile del fondo dei dipendenti sia delle risorse per le elevate qualificazioni è contenuta nelle previsioni dettate dall’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025; tale disposizione non è applicabile, sulla base del dettato normativo, alla dirigenza.
Tale disposizione, anche in virtù del collegamento stabilito con le regole dettate in tema di capacità assunzionali dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, non si applica né alle forme associative degli enti locali (quali le unioni dei comuni, i consorzi, le comunità montane, le Ipab etc), né agli enti regionali.
Il legislatore consente ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni di aumentare il fondo dei dipendenti e le risorse per le elevate qualificazioni fino a che la loro somma raggiunga il tetto massimo del 48% della spesa sostenuta nell’anno 2023 come trattamento economico tabellare per come rilevata dal conto annuale.
Con questi aumenti occorre restare nel tetto della spesa del personale media degli anni 2011/2013 ovvero dell’anno 2008 per i comuni fino a 1.000 abitanti, quindi alle previsioni dettate dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, e rispettare i vincoli dettati per determinare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per come previsti dai decreti attuativi del d.l. n. 34/2019, a partire dal tetto del parametro di virtuosità per gli enti che si collocano in tale fascia.
Questi incrementi vanno in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016. Essi vanno deliberati dalla giunta, previa variazione -ove necessario- del bilancio preventivo da parte del consiglio.
Queste risorse aggiuntive hanno un carattere stabile e, quindi, possono finanziare anche le progressioni economiche ed aumenti delle indennità di posizione delle elevate qualificazioni.
L’AUMENTO DELLO 0,22% DEL MONTE SALARI 2018
Sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022, è consentito dare corso ad un aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 sia per il fondo per il salario accessorio del personale dipendente, sia per le risorse per le elevate qualificazioni, sia per il fondo della dirigenza, sia per le risorse destinate al salario accessorio dei segretari comunali e provinciali. Siamo in presenza di una scelta rimessa all’apprezzamento discrezionale delle amministrazioni.
L’applicazione di questo aumento richiede la adozione di una deliberazione della giunta da adottare con cadenza annuale ed esso è utilizzabile solamente per incrementare la parte variabile del fondo dei dipendenti e per finanziare l’aumento delle somme destinate alla indennità di risultato delle elevate qualificazioni, nonché dei dirigenti e dei segretari.
Tali risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016. Esse devono essere ripartite tra il fondo dei dipendenti e le risorse per le elevate qualificazioni in misura proporzionale alla consistenza di tali risorse nell’anno 2021.
Si deve ricordare che, per l’articolo 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 queste risorse “sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile”.
L’AUMENTO DEL FONDO
Occorre subito ricordare gli aumenti disposti dal CCNL 16.11.2022: il finanziamento del cd differenziale delle progressioni economiche, l’aumento di 84,50 per ogni dipendente in servizio a qualunque titolo alla data del 31 dicembre 2018, l’inserimento nel fondo delle risorse utilizzate per il pagamento della differenze tra le posizioni giuridiche di inquadramento tra il personale sia B1 e B3 sia D1 e D3 in servizio alla data dello 1 aprile 2023; l’incremento per l’aumento del personale in servizio nell’ente; i risparmi della RIA e degli assegni ad personam del personale cessato; il trattamento economico del personale trasferito a seguito di passaggio di funzioni.
Le amministrazioni possono dare corso ad incrementi del fondo utilizzando i seguenti istituti:
- l’inserimento della parte variabile fino allo 1,2% del monte salari 1997; esso è compreso nel tetto del salario accessorio;
- il taglio in via permanente del fondo per lo straordinario e l’inserimento di tali risparmi nella parte stabile del fondo; la utilizzazione di questo istituto non determina conseguenze sul tetto del salario accessorio del 2016;
- l’inserimento nella parte variabile del fondo di risorse “sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato”.
Nella parte variabile del fondo vanno inoltre inserite le risorse previste dai CCNL, tra cui in particolare: le risorse previste da specifiche previsioni legislative, ambito in cui per la Ragioneria Generale dello Stato vanno compresi anche gli incentivi per le funzioni tecniche; le quote dei proventi derivanti da sponsorizzazioni, consulenze e cessione di servizi destinate alla incentivazione del personale ex articolo 43 della legge n. 449/1997 e sulla base delle scelte regolamentati dell’ente; le somme trasferite da altre PA per le notificazioni; i risparmi del fondo per il lavoro straordinario dell’anno precedente; i risparmi dei fondi per la contrattazione decentrata (sia di parte variabile che stabile) non utilizzati.
