L’ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro 28938/2025 ripropone l’eterno tema della tendenza, del tutto erronea ed ingiustificata, degli enti locali di connettere la durata degli incarichi dirigenziali dei dirigenti di ruolo alla durata del mandato sindacale.
Una modalità operativa davvero priva di senso e singolare, considerando che a partire dalla sciagurata sentenza della Cassazione 478/2014 si era fissato l’erroneo principio che, invece, che gli incarichi a contratto, quelli che proprio l’articolo 110, comma 3, del Tuel connette espressamente alla durata del mandato sindacale, potessero invece avere una durata minima di tre anni, talora, dunque, anche maggiore di un residuo mandato sindacale di durata inferiore!
La Cassazione, come noto, ha corretto di recente l’imperdonabile svarione del 2014 ed ha finalmente sancito che gli incarichi a contratto sono intimamente legati alla durata del mandato sindacale (https://leautonomie.it/niente-durata-minima-triennale-degli-incarichi-a-contratto-revirement-della-cassazione/; https://leautonomie.it/lo-spoil-system-con-gli-incarichi-a-contratto-non-ha-nulla-a-che-vedere/).
Tale connessione diretta tra durata del mandato sindacale si riscontra nella legge esclusivamente nei seguenti casi:
- solo per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per i direttori generali esterni, il cui incarico, ai sensi dell’articolo 108 del Tuel scade col mandato sindacale;
- incarichi conferiti ai collaboratori dello staff del sindaco e della giunta, disciplinati dall’articolo 90 del d.lgs 267/2000;
- incarichi a contratto (come visto sopra) conferito a dirigenti esterni, ricorrendo i presupposti previsti dall’articolo 19, comma 6 del d.lgs 165/2001, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel;
- incarichi al segretario comunale: il sindaco neo eletto ha la possibilità di individuarne uno nuovo in un lasso di tempo intercorrente tra i 60 e i 120 giorni successivi alla propria elezione.
Al di fuori di queste quattro specifiche situazioni, non esiste nessuna previsione di legge che permetta ai nuovi sindaci di connettere al loro nuovo mandato gli incarichi ai dirigenti ed ai responsabili di servizio (negli enti senza dirigenza) di ruolo, cioè assunti a tempo indeterminato.
E’ proprio per la dirigenza di ruolo che la durata degli incarichi loro conferiti, in applicazione dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001 è minimo di tre anni e massimo di cinque.
La cosa da comprendere, però, è che tale durata è da computare ad anno intero, non a frazioni di anno, per una ragione semplicissima banalissima: al dirigente deve essere dato il tempo necessario ad una completa gestione finanziaria e degli obiettivi, che è organizzata ad anno solare[1].
L’evento delle elezioni non conferisce ai sindaci il potere di riattribuire gli incarichi di vertice.
Infatti, se così fosse, allora si ammetterebbe vigere negli enti locali uno spoils system senza alcun controllo, che riconnetterebbe automaticamente la decadenza degli incarichi di vertice al mandato elettorale, in plateale contrasto con l’estesissima giurisprudenza della Consulta che a partire dal 2007 ha accertato l’illegittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, che facciano coincidere la durata degli incarichi dirigenziali di natura gestionale con quella del mandato elettivo.
Per la verità, sono molto diffusi regolamenti comunali sull’organizzazione dei servizi, i quali hanno in effetti riconnesso la scadenza degli incarichi a dirigenti e responsabili di servizio al mandato elettorale.
Simili regolamenti, sulla base di una doverosa interpretazione ed applicazione delle norme costituzionalmente orientata, sono da considerare in contrasto con la Costituzione e debbono essere necessariamente disapplicati.
Non così nel caso esaminato dalla citata ordinanza della Cassazione 28938/2025, riferita ad una vicenda giudiziaria nel corso della quale nessun grado di giudizio ha avuto l’arguzia di evidenziare l’illegittimità ed irrazionalità della connessione tra mandato sindacale e durata dell’incarico di ruolo.
Pertanto, la ricorrente, che ha eccepito esattamente per queste ragioni l’illegittimità di una revoca in corso al proprio incarico, prorogatosi automaticamente a seguito delle nuove elezioni (era stato fatto inopportunamente scadere alla scadenza del mandato del sindaco).
I giudici di primo grado e di appello, come anche la stessa Cassazione, non hanno saputo cogliere l’illegittimità evidente dell’operato del comune, girando attorno al problema e concentrandosi su aspetti del tutto secondari.
Tra essi, l’enunciazione del principio del divieto di rinnovo automatico degli incarichi dirigenziali, e quello del principio di rotazione.
L’ordinanza della Cassazione non fa una piega osservando l’incostituzionale connessione tra scadenza dell’incarico e mandato elettorale e richiama “l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11376/2022) secondo cui in tema di impiego pubblico va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, deve manifestarsi “ex novo” all’atto del possibile rinnovo con L”osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri”.
Ma, il rinnovo dell’incarico non ha nulla a che vedere con la situazione di un ente che dispone la scadenza automatica, a seguito delle elezioni. Una scelta organizzativa illecita ed irrazionale che interrompe il ciclo di gestione, rende impossibile ai dirigenti organizzare le attività nel corso dell’anno, incide sulla valutazione che diviene sostanzialmente arbitraria, e, come visto sopra, si pone in chiarissimo contrasto con le enunciazioni della Consulta sullo spoil system.
Un’estensione dell’incarico dirigenziale oltre la durata del mandato elettorale, lungi dall’essere un “rinnovo” sarebbe da considerare strumento necessario per garantire di non applicare lo spoil system oltre i limiti costituzionali e, in particolare, la continuità della gestione operativa.
In secondo luogo, l’ordinanza ritiene che l’assegnazione della ricorrente ad un diverso incarico cagionato dal nuovo insediamento del sindaco non è censurabile, “rispondendo al criterio della rotazione cui è soggetto l’impiego dei dirigenti per doversi ritenere l’incarico predetto professionalmente equivalente a quello apicale in precedenza ricoperto dalla ricorrente alla stregua del principio di diritto sancito da questa Corte (cfr. Cass. n. 4621/2017)”.
Anche in questo caso la Cassazione pare incorrere nuovamente in un clamoroso scivolone interpretativo, non meno grave di quello gravissimo della sentenza 478/2014. Infatti, agli incarichi dirigenziali, a meno che non vi siano ragioni connesse al piano triennale anticorruzione, non si applica in alcun modo nessun principio di rotazione, per una ragione semplicissima: esso era stato previsto dal testo originario dell’articolo 19, comma 1, del d.lgs 165/2001, ove si leggeva: “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile”.
Il riferimento alla rotazione (per altro non necessariamente vincolante, visto il “di norma” contenuto nella disposizione), nelle successive oltre 30 modifiche riguardanti il comma 1 dell’articolo 19 del d.lgs 165 è sparito, per non apparire mai più e adesso la formulazione del comma è la seguente: “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile”.
Dunque, non è dato comprendere minimamente da dove la Cassazione tragga l’idea che agli incarichi si debba applicare la rotazione e, comunque, come l’eventuale rotazione possa coordinarsi con l’inaccettabile riconduzione della durata dell’incarico a quella del mandato sindacale.
[1] E’ da precisare che negli enti privi di dirigenti a detti responsabili di servizio non si applica la previsione della durata massima triennale degli incarichi, che il Ccnl 16.11.2022 riferisce esclusivamente ai funzionari incaricati come Elevate Qualificazioni operanti negli enti con dirigenti. Nei comuni privi di qualifiche dirigenziali la durata dell’incarico dei responsabili di servizio è fissata direttamente dai provvedimenti di nomina, ai quali, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Ccnl 16.11.2022, si riconnette automaticamente l’incarico di posizione organizzativa.
Per altro, la preintesa al Ccnl 2022-2024 porta la durata massima degli incarichi di EQ a cinque anni.
