Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9240 del 25 novembre 2025 chiarisce che, negli appalti pubblici, l’operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello richiamato dalla stazione appaltante solo se la scelta è sostenibile, coerente con l’oggetto dell’appalto e idonea a garantire tutele equivalenti per il personale. Nella gara per servizi di manutenzione del verde, l’esclusione del primo classificato è stata ritenuta legittima perché il contratto collettivo applicato presentava scostamenti retributivi e inquadramenti non adeguati alle professionalità richieste. La continuità con precedenti affidamenti non basta: la congruità del CCNL va verificata in concreto sulle esigenze del nuovo appalto, potendo l’amministrazione sindacare la scelta e disporre l’esclusione o la valutazione negativa in sede di anomalia.
