La rivista NT+ de Il Sole 24 Ore, ci informa, con un articolo del 10.11.2022 che per il Ministro delle infrastrutture lo schema di nuovo codice dei contratti va tagliato del 50%:

Un modo di concepire il metodo di governo assai bislacco, frutto di quella concezione che ormai da decenni viene sempre più spesso propagandata, secondo la quale nelle amministrazioni pubbliche vi sarebbero troppi giuristi, mentre più necessari risulterebbero laureati Stem, filosofi, statistici, esperti di economia.
Tutto vero: ogni professionalità serve ad estendere ed arricchire lo sguardo. Se non fosse, però, che ad un certo momento, quando non c’è più da analizzare flussi, società, bisogni, gruppi sociali, prospettive economiche, le leggi occorre anche scriverle. E quel mestiere è dei giuristi, come ben sapevano i primissimi fondatori delle antiche università.
Pensare che l’efficacia o l’utilità di una legge possa misurarsi col contenuto delle sue parole è una semplificazione/mistificazione, vestita da volontà manageriale di semplificazione, che invece non vuol dir nulla e il cui approdo è il nulla o, peggio, il caos.
La quantità di parole è utile per misurare la metrica di una poesia: si pensi al prodigio aritmetico che è la Divina Commedia o al rigore dei versi composti dalla impeccabile sillabazione del tipo di metrica scelta.
Ma, le leggi non sono poesia, non sono solo filosofia, economia, società: debbono fissare in maniera chiara principi e precetti ed esporsi il meno possibile ad ambiguità, con l’accortezza di non trascendere nel dettaglio da “capo ufficio”.
Non si può certo pretendere che questi esiti siano frutto della misurazione della lunghezza e della quantità di parole. Per restare all’attualità, le parole utilizzate dall’articolo 5 del d.l. 162/2022, il “decreto anti rave” sono pochissime, ma il caos che hanno creato è immenso, come altissima è la probabilità di violazione della Costituzione. Per fare danno nell’ordinamento, possono bastare anche leggi di pochissime righe e parole.
Il che comprova che non è certo la “metratura” delle norme la guida, ma il merito, i contenuti, da adeguare, ovviamente, ai fini da perseguire.
La norma base dalla quale è necessario partire sono le direttive Ue sugli appalti, che certo brevi e concise non sono. Per quanto risulti auspicabile che il Legislatore italiano finalmente rispetti il divieto di gold plating, cioè di rivestire le direttive europee di una patina di norme di diritto interno che le inspessiscono e appesantiscono, e che, quindi, ci si limiti ad un saggio adeguamento delle direttive stesse, in ogni caso il codice dei contratti non può ridursi ad un sia pur magnifico “mi illumino di immenso”.
Basterebbe solo individuare gli elementi di complicazione, connessi non alle parole ma alla stessa concezione degli istituti. Per esempio, tutte le norme iniziali poste ad enunciare nobilissimi principi, però incontrollabili, irrealizzabili e aventi solo un ruolo di bandiera; il principio di rotazione; la mancata chiarezza nella distinzione tra appalti e concessioni, tra queste e partenariato pubblico/privato e tra questi e leasing immobiliare; il barocco normativo delle regole sulle varianti.
Per chiarire i concetti, talvolta non è necessari ridurre le parole che li esprimono, bensì il contrario, proprio per espandere il contenuto e renderlo più evidente alla comprensione.
L’auspicio è che lo slogan del codice “corto” e di “poche parole” non prevalga sulla tecnica necessaria e che il codice dei contratti, non importa quanto sia lungo, possa risultare chiaro e funzionale. Questi sono i veri obiettivi ai quali un Legislatore serio e intento all’efficienza dovrebbe aspirare.
