L’accettazione della nomina a membro di una commissione giudicatrice negli appalti pubblici non è un contratto, ma l’assunzione di un incarico pubblico con specifiche responsabilità.
Se la delibera aziendale indica chiaramente che il compenso è legato al progetto preliminare, questo criterio vale solo per quella fase e non per altre (definitiva, esecutiva, sicurezza).
Inoltre, le contestazioni fatte solo a incarico concluso equivalgono ad accettazione del metodo di calcolo.
Se il pagamento avviene dopo la notifica del decreto ingiuntivo, le spese processuali vengono compensate, mentre quelle della fase monitoria restano a carico della parte soccombente.
Lo ha chiarito il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza 22 agosto 2025, n. 574.
Il caso trattato
Nel caso in esame, i giudici hanno accolto il ricorso in opposizione proposto da un ente pubblico contro il decreto ingiuntivo, disponendo l’annullamento dell’ordine di pagamento precedentemente emesso.
Nella pronuncia è stato precisato che la richiesta di compenso avanzata da un commissario esterno risultava fondata su un calcolo non corretto: l’onorario, infatti, avrebbe dovuto essere determinato prendendo come riferimento esclusivamente il valore del progetto preliminare, senza estendersi alle fasi progettuali successive.
Le indicazioni dei giudici
I giudici hanno precisato che il compenso che spetta a un membro esterno di una commissione giudicatrice in una gara pubblica deve essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera di nomina emanata dall’amministrazione.
Se il professionista accetta l’incarico senza sollevare obiezioni immediate riguardo alle modalità di calcolo del compenso, ciò equivale a una tacita accettazione delle regole stabilite.
Di conseguenza, non è legittimo richiedere un pagamento superiore calcolato su un valore progettuale più ampio rispetto a quello definito come base di gara nella delibera di nomina.
Proseguono i giudici puntualizzando che accettare la designazione come componente di una commissione giudicatrice non equivale alla stipula di un contratto in senso stretto, ma costituisce comunque l’assunzione di un incarico pubblico che comporta specifici doveri e responsabilità.
In tale ambito, la quantificazione del compenso deve rispettare le disposizioni di contabilità pubblica e le deliberazioni interne dell’ente, che prevalgono su eventuali valutazioni personali del professionista.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la determinazione del compenso dei commissari esterni deve avvenire in piena conformità con i criteri fissati negli atti di nomina.
Nel caso in cui la delibera di incarico richiami esplicitamente il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Sezione V, 29 settembre 2004), la base di calcolo deve essere determinata applicando la percentuale indicata (nello specifico il 3%) sull’onorario di progettazione relativo unicamente al livello progettuale posto a base della gara (in questo caso, il progetto preliminare), senza estenderla al complesso degli onorari previsti per tutte le fasi progettuali dell’appalto.
Conclusioni
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al ricorrente (ossia all’opposto) l’onere di dimostrare il proprio credito.
La pretesa di ottenere una somma superiore a quella effettivamente dovuta, fondata su un’errata applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dall’amministrazione, risulta infondata.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere annullato e le spese della fase monitoria sono poste a carico di chi lo aveva richiesto (il commissario ricorrente).
