Nel conferimento di incarichi di collaborazione le amministrazioni devono accertare il rispetto dei vincoli dell’assenza effettiva di professionalità interne; della selezione tramite procedure comparative ad evidenza pubblica, anche per quelli di ridotto importo; della elevata qualificazione delle attività e della pubblicazione sul sito amministrazione trasparente. Dalla violazione di queste disposizioni può discendere la maturazione di responsabilità amministrativa.
La competenza alla adozione del regolamento è della giunta e non possono essere previsti interventi degli organi di governo nella scelta dei collaboratori.
Sono queste le indicazioni dettate dalle recenti deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 62/2025 e del Piemonte n. 73/2025.
L’ASSENZA DI PROFESSIONALITA’
La prima indicazione è la seguente “quello dell’autosufficienza organizzativa è principio immanente all’ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, tanto nel caso di conferimenti di incarichi quanto nel caso di ricorso all’appalto di servizi, debba essere considerata un’extrema ratio, cui ricorrere solo in casi eccezionali”. Di conseguenza, “la scelta di affidare l’incarico a soggetto esterno per un’attività – che non richiede professionalità specifiche – di segreteria, di raccolta, inserimento e monitoraggio dati, risulta assolutamente priva di motivazione, ritenendo erroneamente l’Amministrazione che alla mancata manifestazione di disponibilità corrisponda una impossibilità di utilizzo del personale interno. La circostanza assume ancora maggiore rilevanza se si considera la consistenza complessiva del personale del Comune .. La verifica in concreto non può sostanziarsi semplicemente nell’invio di una nota ai dirigenti del Comune .. con la quale si invitano i dirigenti a comunicare eventuali disponibilità del proprio personale a partecipare alla suddetta attività e alla constatazione del mancato riscontro, sicché la verifica è da ritenere, coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali citati, nella sostanza tamquam non esset” (deliberazione 62/2025 sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia). Ed inoltre, “le PA devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all’impiego di personale esterno… è illegittima la previsione per cui, pur in presenza di una professionalità interna è possibile il conferimento di questi incarichi una volta che sia stata accertata “l’impossibilità della stessa a garantire la prestazione nei tempi richiesti.. In tal modo si introduce l’ipotesi vietata dalla norma ossia che, in presenza di idonee figure professionali interne, l’ente si avvalga, invece, di professionalità esterne.. il disposto regolamentare si risolve in una sostanziale elusione dell’obbligo normativo. L’articolo in questione, infatti, introduce un inammissibile ampliamento teorico delle ipotesi in cui gli organi dell’ente sarebbero legittimati a ricorrere a prestazioni occasionali di esterni, prevedendo presupposti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge” (deliberazione 73/2025 sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte”.
LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
“La prestazione oggetto dell’incarico al collaboratore esterno deve essere altamente qualificata (esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). La locuzione particolare e comprovata specializzazione anche universitaria deve essere interpretata nel senso di verifica del possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario. La specializzazione richiesta deve essere comprovata, e dunque deve essere oggetto di accertamento in concreto tramite l’esame di documentati curricula” (deliberazione citata della Corte dei Conti dell’Emilia).
LA PROCEDURA COMPARATIVA
“Un ulteriore requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del collaboratore; a tal proposito, si evidenzia che non è considerato legittimo nemmeno procedere all’affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.. Per finalità di maggiore trasparenza, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. Selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire con forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi: − adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell’esigenza transitoria e imprevista da soddisfare, avuto riguardo all’obiettivo che l’ente intende perseguire nell’ambito della propria discrezionalità, descrizione delle caratteristiche professionali richieste per soddisfare quell’esigenza, assenza nella struttura di personale in possesso di quelle determinate caratteristiche – da provarsi per tabulas mediante una specifica attività istruttoria svolta sul punto, sussistenza nella persona esterna (individuata dai criteri manifestati dall’ente) delle caratteristiche richieste e risultanti dal curriculum; − caratteristiche dell’incarico in relazione alla durata, definizione puntuale dell’oggetto della prestazione, compenso”. Ed ancora, “la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato, con il quale si invitano i soggetti interessati all’invio di candidature, pur non costituendo l’avvio di una gara in senso tecnico, non può essere considerata una procedura informale, tale da escludere la necessità di valutazione delle candidature pervenute e quanto meno di definizione dei criteri di selezione” (Corte Conti Emilia delibera citata).
Per la citata deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte, “le fattispecie in cui la giurisprudenza contabile ritiene legittimo un incarico con affidamento diretto, sono generalmente ricondotte a cause di impossibilità di carattere oggettivo, come ad esempio quando la previa procedura comparativa è andata deserta… Inoltre la categoria delle prestazioni complementari non risulta prevista dal dettato dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.. l’urgenza di attuare un programma finanziato o cofinanziato dall’UE non dovrebbe rendere lecita la violazione dei principi di libera concorrenza, che dei trattati istitutivi e sul funzionamento della UE costituiscono un riconosciuto caposaldo.. La partecipazione alla realizzazione di progetti quali quelli finanziati a livello europeo avviene nell’ambito di procedure che prevedono tempi di realizzazione non certo ristretti a tal punto da impedire finanche l’esperimento di procedure selettive improntate ad elementi di pubblicità essenziali.. è illegittima l’esclusione delle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, purché il compenso sia di modica entità. È infatti illegittima una generica esclusione della procedura comparativa che, prescindendo da circostanze particolari, si basi in modo generalizzato sul modico valore della prestazione o del compenso”.
