Il Supremo Consesso amministrativo, nella decisione n. 1439/2024, ha colto l’occasione per ribadire, ancora una volta, quando possa dirsi integrato il “mero errore materiale”. E, specificamente, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che esso rappresenterebbe un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta e la cui correzione, a sua volta, dovrebbe consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento [1]. Inoltre, poi, tale operazione di correzione dovrebbe fondarsi su elementi desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara.
[1] Pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta.
